Metodi di calcolo dell'usura: TEGM o TEG? ( Trib. Padova, 23 gennaio

Metodi di calcolo dell'usura: TEGM o TEG? ( Trib. Padova, 23 gennaio 2018)

'Metodi di calcolo dell'usura: TEGM o TEG? ( Trib. Padova, 23 gennaio 2018)'
Metodi di calcolo dell'usura: TEGM o TEG? ( Trib. Padova, 23 gennaio 2018)

Uno degli argomenti più dibattuti nel contenzioso bancario, è quello della verifica degli interessi usurari. Questione non di poco conto se si considera che il superamento del c.d.tasso soglia comporta conseguenze rilevanti sia in ambito civile – con applicazione dell’art. 1815 comma 2 c.c. e quindi con esclusione di ogni interesse, sia in ambito penale, configurandosi un possibile reato.

L'incertezza interpretativa, è resa ancor più evidente dal netto contrasto tra alcune pronunce della Cassazione (in particolare, la sentenza 19 dicembre 2011 n. 46669 della Seconda Sezione Penale, favorevole a un'applicazione piena dell'art. 644 c.p., e la sentenza 22 giugno 2016 n. 12695 della Prima Sezione Civile, di avviso opposto). In tale contesto si colloca la sentenza n. 163/2018 del 23.01.2018 , I^ sez. civile del Trib. di Padova. La suddetta pronuncia ha posto l'accento sui diversi metodi di computo. La rilevazione del TEGM (tasso effettivo globale medio), sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del TEG (tasso effettivo globale) della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi ad oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo (interessi, commissioni e spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili. Il TEGM ha la funzione di fotografare il costo del credito e l’andamento dei tassi medi del mercato, distinti per categorie; si tratta di una rilevazione statistica, mentre il TEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, non può essere superato secondo quanto previsto dalla legge sull’usura ( L. 108/1996). Sulla base di tali fondamentali differenze, l'Organo Giudicante ha ritenuto più convincenti le argomentazioni sostenute dalla Cassazione penale, sottolineando come in tema di elementi da computare ai fini della verifica dell’usura l’esigenza di una simmetria di metodologia di calcolo del TEGM e del TEG contrattuale non può prevalere sul chiaro dato testuale della L. 108/1996 . La Corte conclude affermando che: se il superamento della soglia antiusura si verifica per effetto dell'aumento dei tassi addebitati al cliente quale conseguenza dell'esercizio dello jus variandi in senso peggiorativo al correntista, ne consegue la sanzione civilistica dell'eliminazione degli addebiti limitatamente ai trimestri coinvolti dal fenomeno usurario.