Manipolazione  tasso Euribor  e nullità  parziale del contratto di

Manipolazione tasso Euribor e nullità parziale del contratto di mutuo ( Trib. Nocera Inferiore, 28 luglio 2017)

' Manipolazione  tasso Euribor  e nullità  parziale del contratto di mutuo  ( Trib. Nocera Inferiore, 28 luglio 2017)'
Manipolazione tasso Euribor e nullità parziale del contratto di mutuo ( Trib. Nocera Inferiore, 28 luglio 2017)

Richiamando la decisone pronunciata dalla Commissione europea nel caso AT 39914, il Tribunale di Nocera Inferiore I Sezione Civile (ordinanza del 28/07/2017) ha rimesso in istruttoria la causa, affinchè il CTU verificasse in concreto, gli effetti dell’applicazione dell’indice Euribor al mutuo. L’art. 2 della L. 287 del 10 Ottobre 1990, ( c.d. Legge Antitrust ) oltre ad offrire la definizione delle intese restrittive della concorrenza, al secondo comma testualmente sancisce: Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali .

Nell’ ottobre del 2012, dopo la scandalo del Regno Unito sulla manipolazione del ‘Libor', il tasso di riferimento dei finanziamenti interbancari britannici, la Commissione europea ha affrontato il tema della manipolazione dell'Euribor, l'analogo tasso europeo che determina gli interessi da pagare su mutui e derivati, arrivando nel dicembre 2013, a sanzionare i colossi bancari Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland,Société Générale con una multa da 1,7 mld di euro, per aver partecipato a “cartelli illegali” per la manipolazione del tasso Euribor.

Tali contratti a dire della Commissione, appaiono irrimediabilmente nulli per indeterminatezza del tasso corrispettivo “manipolato”. In sostanza il mutuo si fonda su un tasso di riferimento (Euribor) stabilito da un soggetto collegato al ceto bancario e, dunque, ad una delle parti del contratto, con conseguente nullità del negozio, nullità che deriva dalla violazione dell'art. 2, lettera a), e dell'art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/1990. Conseguentemente alla banca va restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai contratti.