Contratto di mutuo: da quando decorre la prescrizione delle rate

Contratto di mutuo: da quando decorre la prescrizione delle rate scadute?

'Contratto di mutuo: da quando decorre la prescrizione delle rate scadute?'
Contratto di mutuo: da quando decorre la prescrizione delle rate scadute?

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 4232/2023, si è occupata della decorrenza del termine di prescrizione per il versamento delle rate del mutuo scadute. Più nello specifico, gli Ermellini hanno chiarito che “il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo”, e ciò in quanto “nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”. I giudici di piazza Cavour hanno anche richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. D'altronde, un mutuo in cui l'obbligazione di restituzione non fosse differita nel tempo e fosse soggetta all'arbitrio del mutuante sarebbe economicamente inconcepibile, perché inutile per il mutuatario, il quale, essendo autorizzato a consumare la cosa mutuata (art. 1817 c.c.), non sempre (o quasi mai) sarebbe in grado di procurarsi immediatamente l'equivalente da restituire. Ed è proprio in ragione dell'unicità dell'obbligazione di restituzione che l'art. 1819 c.c. prevede, per il caso in cui sia stata convenuta la restituzione rateale ed il mutuatario non adempia l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, che il mutuante possa chiedere l'immediata restituzione dell'intero” (Cass., n. 2301/04). L'obbligazione di restituzione del tantundem eiusdem generis, che grava in capo al mutuatario, può avvenire in una unica soluzione oppure ratealmente; nella seconda ipotesi, dal pagamento rateale, che deve essere oggetto di apposita convenzione tra le parti, come si evince dall'art. 1819 c.c., non può desumersi la presenza di prestazioni periodiche, dovute per un'unica causa continuativa, per cui le singole scadenze segnano il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome ed indipendenti le une dalle altre - come avviene nel caso della retribuzione e di altri emolumenti derivanti dall'unica causa solutoria costituita dal rapporto di lavoro - ma dell'unico debito derivante dal mutuo, in cui la rateizzazione in più versamenti periodici di un determinato importo non può che far considerare, indipendentemente dalla durata del rapporto, queste prestazioni come l'adempimento parziale di un'unica obbligazione restitutoria. Dunque, il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che invece di decorrere dalla scadenza delle singole rate, decorre dalla scadenza dell'ultima. Infine, il Tribunale Supremo ha sottolineato che, dal momento che l'unicità del debito contratto non determina il frazionamento di esso nemmeno con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento, non opera la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'