Novità giurisprudenziali:  effetti delle differenze  tra ISC

Novità giurisprudenziali: effetti delle differenze tra ISC dichiarato in contratto e TAEG

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Novità giurisprudenziali: effetti delle differenze tra ISC dichiarato in contratto e TAEG

Il quadro normativo di riferimento è sancito dagli artt. 116 e 117 TUB. Le norme prevedono per le Banche l’obbligo di pubblicizzare in modo chiaro le condizioni economiche applicate alla propria clientela. L' art. 116, comma 3 TUB rimette al CICR il compito di individuare il margine degli obblighi informativi, mentre la Banca d’Italia ha disciplinato l’ISC nel Titolo X delle proprie Istruzioni di vigilanza, emanando le disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari . A norma del paragrafo 9, sezione II delle Istruzioni, i finanziamenti (intesi come operazioni di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché i prestiti personali e i prestiti c.d. “finalizzati”) devono riportare tanto nel foglio illustrativo quanto nel documento di sintesi l’ISC (Indicatore Sintetico di Costo), calcolato secondo la formula prevista dalla Banca d’Italia per il TAEG . In passato, costante giurisprudenza ha reputato che, la difformità tra l’ISC indicato in contratto e il TAEG effettivamente applicato, avesse quale conseguenza diretta la sanzione dell’invalidità del contratto. Sanzione questa sancita espressamente dall’art. 117 TUB. Ed in tal senso erano orientate le pronunce emesse dal Tribunale di Napoli ( sent. n. 7779 del 25/05/2015) e dal Tribunale di Chieti(sent. n. 230 del 23/04/2015). Infatti, il Tribunale di Napoli affermava che, dalla mancata indicazione dell’ISC scaturisse la sanzione della nullità del contratto, per assenza del contenuto tipico individuato dalla Banca d'Italia con riferimento a particolari tipi di contratto (art. 117, comma 8 TUB). La sanzione si giustificava sull'assunto che il calcolo dell’ISC non consiste in una semplice somma algebrica di fattori riportati nel contratto, ma impone invece di fare riferimento alla formula matematica per la determinazione del TAEG e, quindi, a un elemento che il cliente non è in grado di desumere autonomamente dal contratto . Mentre il Tribunale di Chieti riteneva che, l’indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al TAEG, costituisse una violazione di quanto disposto dall’art. 117, comma 6 TUB, ai sensi del quale sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate.

Antitetica alle precedenti è la posizione assunta recentemente dal Tribunale di Milano ( IV ^sez. sent. n. 10832 del 26 ottobre 2017), per il quale la mancata indicazione dell’ISC non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma al più si configura come illecito, con conseguentemente responsabilità contrattuale della banca.