Fideiussioni omnibus  a rischio nullità per violazione della  Legge

Fideiussioni omnibus a rischio nullità per violazione della Legge Antitrust (C. Cass.,12 dicembre 2017)

'Fideiussioni omnibus  a rischio nullità per violazione della  Legge Antitrust (C. Cass.,12 dicembre 2017)'
Fideiussioni omnibus a rischio nullità per violazione della Legge Antitrust (C. Cass.,12 dicembre 2017)

Lo scorso 12 dicembre la I^ Sez. Civ. della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29810, è nuovamente intervenuta sul tema della fideiussione omnibus, dettando un importante principio di diritto. La pronuncia, nel riportarsi alla delibera n. 55 del 02/05/2005 della Banca d’Italia ( quale autorità garante tra gli istituti di credito), ha dichiarato illegittime le clausole 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione dell’ABI che devono considerarsi nulli. Precisano gli Ermellini che : in tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate ( L. n. 287 del 1990, art. 2), la stipulazione a valle di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse a monte (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) . Sono ricompresi anche i contratti stipulati anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato ( la Banca d’Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, artt. 14 e 20 ) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza.

In sostanza la Corte precisa che la violazione dell’art. 2 della Legge Antitrust, consumatasi a monte nella predisposizione e nell’adozione uniforme di uno schema contrattuale restrittivo della concorrenza, determina la nullità dei contratti stipulati a valle in conformità allo schema; giaccè questi costituiscono lo sbocco sul mercato dell’intesa illecita (cfr. Cass., SS. UU., 4 febbraio 2005, n. 2207, si tratta delle clausole che trasformano la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia).