Nullità fideiussione e sospensione della provvisoria esecuzione del

Nullità fideiussione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (Trib. Fermo, 24 Settembre 2018)

'Nullità fideiussione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo  (Trib. Fermo, 24 Settembre 2018)'
Nullità fideiussione e sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (Trib. Fermo, 24 Settembre 2018)

Il punto di partenza per la sospensione dell’esecuzione del decreto ingiuntivo è la sussistenza di gravi motivi attinenti al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata possa danneggiare in modo grave il debitore senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell’opposizione. Sulla base della pronuncia della Corte di Cassazione n. 29810/2017- in tema di violazione della normativa antitrust- attuata nelle fideiussioni omnibus con la generalizzata adozione delle clausole di riviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all’art. 1957 c.c.; il giudice marchigiano aderendo all’orientamento che ritiene nulla la fideiussione omnibus e non già le singole clausole, ha ritenuto che tale nullità integri i gravi motivi richiesti ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione, sull'assunto che: la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo non può basarsi unicamente sull’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 642 c.p.c. per la concessione del beneficio dovendo i gravi motivi richiesti ex art. 649 c.p.c. essere connessi all’ipotizzabile caducazione del titolo al quale si è conferita esecutorietà provvisoria.