Ancora una pronuncia sulla nullità della capitalizzazione degli

Ancora una pronuncia sulla nullità della capitalizzazione degli interessi anatocistici (Trib. Paola, 10 febbraio 2018)

'Ancora una pronuncia sulla nullità della capitalizzazione degli interessi anatocistici (Trib. Paola, 10 febbraio 2018)'
Ancora una pronuncia sulla nullità della capitalizzazione degli interessi anatocistici (Trib. Paola, 10 febbraio 2018)

Il giudice di merito torna sull’illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed avalla l’indirizzo interpretativo - sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria – che ritiene necessaria una specifica pattuizione scritta tra le parti. La legittimità della prassi seguita dalle banche – in contrasto con l’art. 1283 c.c.- , inizialmente era stata asserita da una giurisprudenza sostanzialmente uniforme. Tuttavia con una serie di pronunce intervenute dalla fine degli anni ’90 ( cfr. C.Cass. , sent. . 3096 del 30.03.1999) progressivamente si è mutato orientamento , affermando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca non costituisce uso normativo bensì negoziale: la relativa clausola è, dunque, illegittima perché in contrasto col divieto di cui all’art. 1283 c.c. Ad oggi, l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi bancari per contrarietà alla norma imperativa è ormai principio acquisito, tanto da poter essere considerato vero e proprio diritto vivente. Riguardo agli effetti che derivano dall’illegittimità della capitalizzazione degli interessi le Sezioni Unite hanno specificato che: … dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., il quale osterebbe anche ad un eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (C.Cass. S.U. n. 24418/2010).