L'USURA BANCARIA E LE DIFFERENZE CON L'ANATOCISMO

L'USURA BANCARIA E LE DIFFERENZE CON L'ANATOCISMO

'L'USURA BANCARIA E LE DIFFERENZE CON L'ANATOCISMO'
L'USURA BANCARIA E LE DIFFERENZE CON L'ANATOCISMO

Il reato di usura trova la sua disciplina agli articoli 644 e 644 bis del codice penale. Si tratta di una prassi illegale attraverso cui un privato o un ente pubblico, com’è appunto un istituto di credito, concede crediti ad interessi superiori alle soglie stabilite per legge (tasso di soglia). Il tasso soglia, ovvero il limite massimo entro cui un contratto bancario può ritenersi conforme alla normativa anti-usura, viene individuato attraverso rilevazione trimestrale con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei cambi. A partire dalla formulazione della norma penale, sono state elaborate diverse formule per la verifica dell’usura. Tuttavia, si fa riferimento alle istruzioni elaborate dalla Banca d’Italia, che la giurisprudenza chiama “norme tecniche autorizzate” (Trib. Milano sentenza del 03.06.2014 e 21.10.2014). Esse rispondono ad un’elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei, facilmente raffrontabili. Nonostante siano fondamentali nella determinazione dell’usura contrattuale, le istruzioni di Banca d’Italia non hanno valore di legge e, dunque, non possono essere considerate prevalenti rispetto a quanto disposto dalla norma penale. Addirittura, alcune pronunce giurisprudenziali hanno statuito la possibilità di disapplicare le istruzioni di Banca d’Italia. Del resto, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha ribadito la centralità sistematica in materia di usura della disciplina prevista dal Codice Penale (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 5160 del 06.03.2018). L'applicazione di interessi usurari da parte della banca da luogo alla conversione del mutuo stipulato in mutuo gratuito, in accordo con l'art. 1815 c.c. che prevede la restituzione del solo capitale: se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. E', dunque, possibile, in caso di usura, avere sia un rimborso degli interessi già pagati che l'azzeramento di quelli ancora da pagare nel caso che il mutuo non sia concluso. Nel 2011, il Decreto "Sviluppo" (D.L. 70/2011) detto anche "Decreto Salva Banche", innalzava la soglia del tasso di usura cambiando il metodo di calcolo. Il metodo precedente consisteva nel considerare "usura penale" un tasso effettivo (TAEG) maggiore di almeno una volta e mezzo il tasso soglia d'usura. Dal 12 Maggio 2011, data in cui è andato in vigore il decreto convertito in legge, la regola è cambiata, considerando il tasso effettivo maggiorato del 25% su cui si aggiungono 4 punti percentuali. La sentenza della Cassazione Penale n. 46669 del 19/12/2011 mette a fuoco alcuni principi di particolare importanza: 1) La non retroattività della norma contenuta nel "decreto sviluppo", per cui nel calcolo dell'usura bisogna considerare il primo metodo fino a Maggio del 2011 e il secondo metodo per il periodo successivo. 2) L'inclusione di tutte le spese, incluse le commissioni di massimo scoperto (CMS), per formare il tasso effettivo, "indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia" che in alcune circolari aveva affermato che era lecito fare il contrario, non considerando questa voce di spesa per determinare se c'è o non c'è usura. 3) I vertici delle banche, avendo l'onere di vigilare sulla corretta applicazione delle norme sul credito, sono responsabili dell'applicazione di tassi usurari. 4) Ribadisce il diritto al risarcimento del danno per il cliente della banca. L’usura bancaria viene spesso confusa con l’anatocismo. Con il termine anatocismo si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi. Dunque, non è altro che il calcolo degli interessi sugli interessi. Nella prassi bancaria, questi interessi vengono definiti “composti”. Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare, cioè sommare al capitale di debito residuo gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati. Il calcolo degli interessi anatocistici è visto come un reato dall’art. 1283 Codice Civile. È evidente che mediante il calcolo di interessi composti il creditore massimizza il proprio guadagno senza sborsare ulteriore capitale. Nel caso in cui gli interessi divengono esorbitanti, la restituzione può diventare impossibile. Infatti, si giunge al paradosso per cui il capitale originariamente prestato viene interamente restituito, ma a causa dell’anatocismo l’esposizione debitoria permane e aumenta esponenzialmente trimestre dopo trimestre, come nel caso del conto corrente con affidamento. Anatocismo e usura differiscono per il modo in cui sono imposti al soggetto passivo. Nel primo caso sono il frutto di un calcolo matematico, dove l’illegittimità può essere determinata dalla cadenza del ricalcolo, ad esempio prima della scadenza semestrale degli interessi originari. Nel secondo caso l’interesse maggiorato è applicato fin da subito, si sfrutta la necessità e il bisogno del soggetto, per richiedere somme superiori al credito originario.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'