Usura originaria nel contratto di mutuo: ancora una condanna della

Usura originaria nel contratto di mutuo: ancora una condanna della banca (Trib. Siena, 25 novembre 2017)

'Usura originaria nel contratto di mutuo: ancora una condanna della banca  (Trib. Siena, 25 novembre 2017)'
Usura originaria nel contratto di mutuo: ancora una condanna della banca (Trib. Siena, 25 novembre 2017)

Con la recente sentenza del 25.11.2017, emessa dal Tribunale Ordinario di Siena, si consolida l'orientamento già delineato dalla Suprema Corte in materia di calcolo del tasso interesse applicato ai mutui. La succitata pronuncia contribuisce a dirimere la vexata questio della prassi usuraria e delle condizioni del contratto di mutuo. La decisione ruota interamente su quanto statuito all’art.1 co.1 L. 394/2000, convertito in L.24/2001, che letteralmente recita: si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.

Nella sostanza il Giudice toscano ha stabilito che : le commissioni per estinzione anticipata, come pure gli interessi moratori, devono intendersi compresi nel calcolo del TAEG al fine del superamento del tasso soglia usura. Conseguentemente, la valutazione circa l’usurarietà delle pattuizioni contrattuali dovrà essere operata ricomprendendo nel TAEG tutte le voci in qualche modo, sia pur indirettamente, connesse all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse (art.644 co IV cp). Principio di diritto, questo, già affermato dalla Corte di Cassazione, che senza indugi aveva sancito la primotè dell’ art. 644 c.IV c.p. con conseguente affermazione del principio di onnicomprensività per il calcolo dell'interesse.

Resta fermo che, il parametro di riferimento per il TAEG, è in ogni caso quello di cui all’art. 2 co IV L.108/96, mentre il tasso soglia usura è da intendersi sempre e unicamente quello previsto dalla legge .