La verifica sul tasso di mora va ricondotta al momento della

La verifica sul tasso di mora va ricondotta al momento della pattuizione contrattuale (C. Appello di Torino, 27 Luglio 2018)

'La verifica sul tasso di mora va ricondotta al momento della pattuizione contrattuale (C. Appello di Torino, 27 Luglio 2018)'
La verifica sul tasso di mora va ricondotta al momento della pattuizione contrattuale (C. Appello di Torino, 27 Luglio 2018)

Con la recente ordinanza la Corte d’Appello di Torino, ha disposto che la verifica sul tasso di mora di un contratto di mutuo, deve essere svolta alla data della pattuizione; e dovrà avere ad oggetto non il rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta (o del capitale insoluto alla scadenza), ma il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario dell’operazione creditizia), da verificarsi ex ante. L’aspetto che assume particolare valore è dato dalla circostanza che la Corte riconduca la verifica dell’usura al momento pattizio, non rilevando in alcun modo, l’insorgere o meno del diritto al tasso di mora in un momento successivo; in sostanza rileva il momento in cui gli interessi, corrispettivi e di mora, sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

In passato la Suprema Corte, in più occasioni, aveva affermato che: ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 644 c.p. è sufficiente la promessa di corresponsione di interessi usurai, non occorrendo, invece, l’effettiva dazione degli stessi in favore del soggetto agente (C.Cass. n. 44143/12; C.Cass. nn. 350, 602 e 603 del 2013).

La linea reiteratamente assunta dalla Cassazione, oltre che dalla Corte costituzionale (Sent. n. 29/02), è dettata dalla lettura dell’art. 1 della legge n. 24/01 che testualmente recita: a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento. Quindi L’eventuale insolvenza alla scadenza della rata, che fa ‘scattare’ la clausola di mora, non determina alcuna ‘usura sopravvenuta’ escludente, anzi le S.U. danno rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando il tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell’agente (C.Cass. S.U. 24675/17).