SULL’AZIONE DI REGRESSO INAIL: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

SULL’AZIONE DI REGRESSO INAIL: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

'SULL’AZIONE DI REGRESSO INAIL: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE'
SULL’AZIONE DI REGRESSO INAIL: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

I giudici d’Appello, in riforma della pronuncia del Tribunale, accoglievano l’azione di regresso proposta dall’INAIL nei confronti della società Alfa e di Tizio nella qualità di legale rappresentante della medesima società, con conseguente condanna della società al pagamento, all’Istituto previdenziale, di euro 1.366.882,93 oltre accessori di legge e rigetto della domanda nei confronti di Tizio. La Corte distrettuale rilevava che: • il datore di lavoro doveva ritenersi responsabile dell’infortunio sul lavoro di Caio avvenuto il 6 aprile 2006, risultando provata l’omissione delle tutele di sicurezza, nonché la violazione di specifiche norme antinfortunistiche; • il legale rappresentante della società aveva patteggiato, in sede penale la pena per il reato di lesioni colpose aggravate e ottemperato alle prescrizioni impartite dalla U.S.L. n. 2 in ordine alla sicurezza degli impianti; • non vi erano elementi per ravvisare una responsabilità esclusiva o concorrente del danneggiato, il quale non aveva adottato alcuna condotta abnorme o imprevedibile; • di conseguenza, doveva ravvisarsi la responsabilità penale del legale rappresentante della società di cui rispondeva, a fini civilistici e quindi a titolo di regresso il datore di lavoro; • nessuna responsabilità personale poteva ravvisarsi a carico del legale rappresentante, dal momento che il datore di lavoro era una società di capitali, centro autonomo di imputazione giuridica, né risultava dedotta, dall’INAIL, una responsabilità specifica di Tizio. L’INAIL ricorreva in Cassazione lamentando la violazione degli artt.10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 626 del 1994, 2087 c.c. (in ordine all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, i giudici di secondo grado, erroneamente escluso la responsabilità del legale rappresentante della società di capitali, società Alfa, nonostante dal rapporto organico dello stesso con la persona giuridica (e in assenza di una valida delega in materia di prevenzione) conseguisse la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori. La Suprema Corte dava ragione all’Istituto stabilendo che “La speciale azione di regresso spettante all'INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio”. Pertanto, anche il legale rappresentante, il quale (in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza) operava come responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro, ingerendosi in concreto nella stessa, aveva assunto la relativa responsabilità nel contesto aziendale. In virtù di ciò, i giudici di legittimità accoglievano il ricorso dell’INAIL.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'