STRAINING SUL LAVORO: COS’È?

STRAINING SUL LAVORO: COS’È?

'STRAINING SUL LAVORO: COS’È?'
STRAINING SUL LAVORO: COS’È?

Con il termine straining ci si riferisce ad un comportamento vessatorio, non continuo, del datore di lavoro sul dipendente, volto ad opprimere e umiliare quest’ultimo. Il termine deriva, infatti, dal verbo inglese “to strain” che significa “mettere sotto pressione”. Riguardo il fenomeno dello straining, occorre precisare che “si tratta di comportamenti ostili, in ipotesi atti ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare situazioni ‘stressogene’ che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio” (Corte App. Genova, sez. lav., 17/12/2020, n. 250). Ciò che differenzia lo straining dal mobbing è che, mentre quest’ultimo si realizza attraverso comportamenti vessatori reiterati e sistematici, lo straining consegue ad una singola condotta vessatoria, capace, tuttavia, di provocare nella vittima gravi danni psicofisici. Dunque, “La condotta di straining consiste in una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato provocato appositamente ai danni della vittima con condotte di ostilità o discriminazione, le quali però a differenza del mobbing, sono limitate nel numero e/o distanziate nel tempo” (Trib. Venezia, sez. lav., 31/07/2017, n. 480). Forme tipiche di straining sono, ad esempio, l’allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro per danneggiarlo, la costrizione del dipendente a svolgere la sua attività lavorativa in un ambiente ostile, derisione, demansionamento e attribuzione di carichi di lavoro particolarmente pesanti. La disciplina dello straining rientra in quanto sancito dall’art. 2087 c.c. e dal D. Lgs. 81/2008, che si occupano della tutela dell’integrità fisica e morale del lavoratore. Difatti, “Le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici. In sostanza servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l’art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro” (Cass. Civ., sez. lav., 19/02/2016, n. 3291). Il dipendente vittima di straining, dopo aver provato di aver patito danni a livello psicofisico attraverso perizie mediche o consulenze psicologiche, può richiedere il risarcimento. Ai fini del riconoscimento del diritto a ottenere il risarcimento, è importante che i soggetti coinvolti si trovino in un rapporto cosiddetto “parafamiliare”, che consiste in una frequentazione intensa e abitudinaria, dal momento che gli atti persecutori ai danni del dipendente integrano i casi previsti dall’art. 572 c.p., che punisce i maltrattamenti in famiglia.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'