DANNO DIFFERENZIALE E SCOMPUTO D’UFFICIO DELL’IMPORTO DELLA

DANNO DIFFERENZIALE E SCOMPUTO D’UFFICIO DELL’IMPORTO DELLA RENDITA INAIL

'DANNO DIFFERENZIALE E SCOMPUTO D’UFFICIO DELL’IMPORTO DELLA RENDITA INAIL'
DANNO DIFFERENZIALE E SCOMPUTO D’UFFICIO DELL’IMPORTO DELLA RENDITA INAIL

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23529/2021, ha stabilito che in tema di danno differenziale, l’importo della rendita INAIL deve essere scomputato dal giudice d’ufficio. Nel caso in esame, la Corte d’Appello confermava la condanna di una società datoriale al risarcimento del danno differenziale in favore di un lavoratore ed in ordine all'infortunio al medesimo occorso, nella misura del 25%, essendo stata attribuita al dipendente la responsabilità nella causazione dell'incidente in misura pari al 75%. Il lavoratore era stato incaricato da un collega di provvedere alla imbragatura di alcuni travetti con le fascette auto stringenti; il collega, nonostante fosse sprovvisto di patentino, si era messo alla guida della gru e, al momento di sollevare il terzo carico, questo si era staccato andando a colpire alla spalla la parte offesa, rimasta nel raggio di azione della gru, procurandogli danni permanenti; la caduta della trave si era verificata sia a causa di una non corretta legatura del carico, eseguita dallo stesso danneggiato, il quale aveva ricevuto adeguata formazione come gruista, sia, come accertato nel processo penale, in quanto le travi erano bagnate per la neve caduta qualche giorno prima. Il giudice di merito specificava che il 25% fosse imputabile ad una carenza nell’organizzazione del cantiere che aveva portato il collega ad operare come gruista, benché inesperto; il 75% era invece addebitabile al dipendente, per la negligente esecuzione della prestazione. Pertanto, veniva confermata la liquidazione del danno come operata dal Tribunale, con la previsione di sottrarre quanto versato dall’INAIL a titolo di danno biologico. Poiché la vicenda giungeva in Cassazione, quest’ultima, nel dichiarare inammissibile il ricorso, affermava che “in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita INAIL, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'