SULLA DIFFERENZA FRA CONTRATTO DI AGENZIA E PROCACCIAMENTO DI AFFARI:

SULLA DIFFERENZA FRA CONTRATTO DI AGENZIA E PROCACCIAMENTO DI AFFARI: I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

'SULLA DIFFERENZA FRA CONTRATTO DI AGENZIA E PROCACCIAMENTO DI AFFARI: I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE'
SULLA DIFFERENZA FRA CONTRATTO DI AGENZIA E PROCACCIAMENTO DI AFFARI: I CHIARIMENTI DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12197/2020, si è pronunciata in ordine alla distinzione tra rapporto di agenzia e procacciamento di affari. Nel caso in esame, la Corte d’Appello accoglieva l'opposizione proposta da una società avverso il decreto con cui era stato ingiunto a quest’ultima il pagamento, a favore della Fondazione Enasarco, di euro 38.264,22 a titolo di contributi dovuti per il rapporto di agenzia intercorso con alcuni soggetti, formalmente qualificati dalla società come procacciatori di affari. Secondo il giudice di merito, la Fondazione avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza di rapporti di agenzia, dal momento che la sola percezione di compensi provvigionali con discontinuità temporale e quantitativa, non poteva essere l'unico elemento su cui basare l'accertamento ispettivo, essendo detta modalità compatibile anche con i rapporti di procacciamento d'affari privi del carattere della stabilità. Dunque, secondo la Corte territoriale, non risultava alcuna prova degli elementi del rapporto di agenzia essendo, tra l’altro, questi rapporti disciplinati da una scrittura intercorsa tra le parti che qualificava gli stessi come rapporti di procacciamento d'affari, restando irrilevante l'iscrizione nell'albo degli agenti. A questo punto, la vicenda giungeva in Cassazione, la quale sottolineava che sono caratteri distintivi del contratto di agenzia “la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni”. Mentre la prestazione dell'agente è stabile, dal momento che lo stesso è tenuto a svolgere l'attività di promozione dei contratti in via continuativa, quella del procacciatore è invece occasionale nel senso che dipende unicamente dalla propria iniziativa. Gli Ermellini, confermando la sentenza della Corte d’Appello, sostenevano che quest’ultima non fosse incorsa in alcuna violazione di norme di diritto nell’escludere il requisito della continuità e stabilità della prestazione caratterizzante il rapporto di agenzia, ritenendo che la sola percezione di provvigioni, peraltro caratterizzata da discontinuità temporale e quantitativa e per importi in alcuni casi contenuti, fosse compatibile con rapporti di procacciamento d'affari, come sostenuto dalla società, e risultante dagli atti scritti intercorsi tra le parti univocamente riferibili a rapporti occasionali e privi del carattere della stabilità, giungendo alla conclusione che vi fosse la prova in positivo della riferibilità dei compensi a rapporti di procacciamento.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'