EQUO INDENNIZZO E RENDITA INAIL: QUALE CORRELAZIONE?

EQUO INDENNIZZO E RENDITA INAIL: QUALE CORRELAZIONE?

'EQUO INDENNIZZO E RENDITA INAIL: QUALE CORRELAZIONE?'
EQUO INDENNIZZO E RENDITA INAIL: QUALE CORRELAZIONE?

Con l’ordinanza n. 7682 del 9 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di infortuni sul lavoro, soffermandosi in modo particolare sul rapporto che intercorre fra equo indennizzo e rendita INAIL. Nella vicenda in esame, i giudici d’appello, in riforma della sentenza del Tribunale, rigettavano la domanda proposta da Tizia nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riguardante il riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell'infortunio sul lavoro subito e del conseguente diritto all'equo indennizzo con riferimento anche a patologie diverse da quelle riconosciute dall'amministrazione di appartenenza con ascrivibilità del complesso delle patologie connesse all'infortunio nella Tab. A, cat. III (e che l'INAIL aveva valutato nella misura del 70% in sede di riconoscimento di una rendita per lo stesso evento), anziché nella Tab. A, cat. VIII, come riconosciuto dall'amministrazione stessa. La Corte territoriale considerava infondata la domanda di condanna al pagamento della provvidenza invocata alla luce del disposto dell'art. 50, comma 2, d.P.R., n. 686/1957 che prevede vada dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, avendo accertato aver Tizia percepito a titolo di rendita INAIL una somma di gran lunga maggiore rispetto a quella liquidabile a titolo di equo indennizzo ed inammissibile per carenza di interesse la mera domanda di accertamento del diritto all'equo indennizzo. Tizia si rivolgeva alla Suprema Corte, la quale dichiarava inammissibile il ricorso. Gli Ermellini precisavano che “Le distinte provvidenze dell'equo indennizzo e della rendita INAIL sono da ritenersi compatibili ma non cumulabili”. Per il Tribunale Supremo, la Corte d’Appello aveva correttamente “ritenuto l'eccezione del Ministero relativa, non all'incompatibilità, ma alla mera non cumulabilità delle due distinte provvidenze e come tale già proposta in primo grado, erroneamente disattesa dal giudice di prime cure e meritevole di accertamento istruttorio sulla base delle allegazioni e mezzi istruttori proposti agli atti dal Ministero così da concludere, stante l'evidente sproporzione tra l'importo percepito quale rendita INAIL e l'importo spettante a titolo di equo indennizzo, insuperabile anche a fronte dell'accertamento dell'ascrivibilità dei postumi dell'infortunio sofferti dalla ricorrente alla diversa Tab. A cat. III e, comunque, in considerazione della mancata prospettazione di benefici ulteriori, come si deve ritenere in ragione della mancata specificazione in ricorso della tempestiva deduzione di tali motivi di interesse ad agire, per l'infondatezza della domanda e comunque per la sua inammissibilità in ottemperanza al disposto dell'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 686/1957”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'