IL DATORE NON È TENUTO A RISPONDERE ALL’ISPETTORATO IN CASO DI

IL DATORE NON È TENUTO A RISPONDERE ALL’ISPETTORATO IN CASO DI RICHIESTE GENERICHE

'IL DATORE NON È TENUTO A RISPONDERE ALL’ISPETTORATO IN CASO DI RICHIESTE GENERICHE'
IL DATORE NON È TENUTO A RISPONDERE ALL’ISPETTORATO IN CASO DI RICHIESTE GENERICHE

Non si configura il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell'ispettorato del lavoro, ex art. 4 L. 628/1961, qualora il datore di lavoro, al quale sia stata genericamente richiesta la trasmissione della documentazione di lavoro, non fornisca notizie all’organo ispettivo. Ciò è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 46032 del 16 dicembre 2021. Nella vicenda in esame, un datore di lavoro veniva assolto dal Tribunale sulla base dell’articolo 131-bis del Codice penale per particolare tenuità del fatto; tuttavia, il Tribunale riconosceva la violazione del citato articolo 4, dal momento che il datore non aveva ottemperato, quale legale responsabile, alla richiesta dell’Ispettorato del lavoro, con verbale di primo accesso, di fornire notizie in materia di personale occupato, tutela del rapporto di lavoro e legislazione sociale. La Suprema Corte annullava la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto sussistente il reato di omessa risposta alle richieste di informazioni dell'ispettorato del lavoro. In particolare, gli Ermellini sottolineavano che la condotta del datore risulta penalmente rilevante principalmente nel caso in cui la mancata risposta all’ispettorato del lavoro riguardi richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’agenzia. Altresì, secondo i giudici di legittimità, il reato in questione si configura anche nell’ipotesi di omessa esibizione di documenti richiesti dall’Ispettorato nell'esercizio dei compiti di vigilanza, come pure nel caso di richiesta di informazioni avvenuta nel contesto delle indagini di polizia amministrativa. In virtù di ciò, il Tribunale Supremo accoglieva il ricorso dell’imputato, prosciogliendolo dall’accusa che gli era stata mossa. Difatti, per la Suprema Corte “è penalmente sanzionata solo la mancata risposta a richieste di informazioni specifiche e strumentali rispetto ai compiti di vigilanza e di controllo dell’ispettorato medesimo”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'