Irriducibilità della retribuzione: il punto della Cassazione

Irriducibilità della retribuzione: il punto della Cassazione

'Irriducibilità della retribuzione: il punto della Cassazione'
Irriducibilità della retribuzione: il punto della Cassazione

A quali componenti retributive si applica il principio di irriducibilità? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte con l’ordinanza n. 23205 del 31 luglio 2023. La vicenda traeva origine dal rigetto, da parte dei giudici di merito, della domanda di Tizio, il quale aveva proposto ricorso per domandare la condanna della società datrice al pagamento di 84.000,00 euro in ordine ad una serie di fringe benefits che gli erano stati revocati durante il rapporto di lavoro. I giudici di secondo grado rilevavano che i predetti benefit non rientrassero nella nozione di retribuzione compensativa della prestazione e perciò irriducibile. A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Corte di Cassazione, la quale rigettava il ricorso del lavoratore. Secondo i giudici Ermellini, il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia dell’irriducibilità della retribuzione, contemplata dall'art. 2103 c.c., deve essere sì determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi erogati, ma tenendo conto delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, ossia afferenti alla professionalità tipica della qualifica rivestita. I trattamenti di miglior favore altro non sono che componenti aggiuntive ai minimi tabellari e non sono coperti dalla tutela dell'art. 36 Cost. La loro eliminazione non contrasta con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c. Difatti, non vi sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. Sostanzialmente, “Il principio di irriducibilità della retribuzione che implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non sia riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto va tuttavia coordinato con il legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello “ius variandi”. In tal caso la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare, come detto, particolari modalità della prestazione lavorativa”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'