LA MALATTIA CONSEGUENTE AL MOBBING È MALATTIA PROFESSIONALE

LA MALATTIA CONSEGUENTE AL MOBBING È MALATTIA PROFESSIONALE

'LA MALATTIA CONSEGUENTE AL MOBBING È MALATTIA PROFESSIONALE'
LA MALATTIA CONSEGUENTE AL MOBBING È MALATTIA PROFESSIONALE

Con l’ordinanza n. 8948/2020, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la malattia che deriva da mobbing rientra nell’alveo di quelle che sono le malattie professionali. Nel caso in esame, un lavoratore, subendo in maniera continua atti mobbizzanti da parte del datore di lavoro, veniva colpito da uno stato di malattia che asseriva rientrante nel novero delle malattie professionali. La Corte d’Appello respingeva la domanda del dipendente, ritenendo la malattia di quest’ultimo una patologia psicofisica non rientrante nelle tabelle, dunque non indennizzabile. Difatti, secondo la Corte territoriale, le malattie non derivanti direttamente dalle lavorazioni elencate nell’art. 1 del Dpr. n. 1124/1965, non possono essere indennizzate secondo le previste tabelle INAIL, pertanto non può essere indennizzato il danno da “costrittività organizzativa” come il mobbing. A questo punto, il lavoratore si rivolgeva alla Cassazione, asserendo che: • la “costrittività organizzativa” fosse, in realtà, indennizzabile ai sensi del DPR n. 1124/1965, sebbene non tabellata, poiché rischio specifico improprio comunque tutelato; • con il D.M. 11 dicembre 2009 è stata approvata una nuova tabella contenente espressamente le disfunzioni della organizzazione del lavoro, ossia la cosiddetta costrittività organizzativa, nella lista due; • la Corte d’Appello aveva omesso un fatto decisivo nella controversia, vale a dire le ragioni per le quali aveva subito dal 2005 una sottrazione di compiti da parte del presidente della cooperativa, costringendolo ad un’attività forzata. Il Tribunale Supremo, accogliendo il ricorso del lavoratore, stabiliva che ogni forma di malattia, causata dall’attività lavorativa, va considerata indennizzabile dall’INAIL, anche se non compresa nelle tabelle, a condizione che il lavoratore dimostri il nesso di causalità fra il lavoro svolto e la causa dannosa-invalidante (nel caso di specie, l’effetto del mobbing). Secondo i giudici di legittimità, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale illustrata nell’ambito del sistema del T.U., è indennizzabile qualunque malattia di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'