La procedura telematica è presupposto della validità delle

La procedura telematica è presupposto della validità delle dimissioni

'La procedura telematica è presupposto della validità delle dimissioni'
La procedura telematica è presupposto della validità delle dimissioni

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 27331 del 26 settembre 2023, ha precisato che ai fini della validità delle dimissioni del lavoratore è necessario ricorrere esclusivamente alle modalità telematiche.

IL CASO

I giudici d’appello, confermando la sentenza del Tribunale, accertavano la legittimità delle dimissioni rese da Mevio nei confronti del suo datore di lavoro Sempronio. La Corte distrettuale, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3822 del 2019) emessa in materia di applicazione della regola residuale dettata dall’art. 2697 c.c. ove si controverta sulla riconducibilità, della cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore (dimissioni) piuttosto che al datore di lavoro (licenziamento orale), riteneva sprovvista di prova la domanda proposta dal lavoratore di accertamento di un provvedimento espulsivo del datore di lavoro.

LA CENSURA

Mevio proponeva ricorso per Cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 151 e dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale trascurato che la fattispecie fosse disciplinata dalla norma del 2015 che impone la forma scritta alle dimissioni rese dal lavoratore.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione dava ragione a Mevio. I giudici di legittimità sottolineavano che la fattispecie ricadeva nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2015. Così si esprimevano gli Ermellini: “La normativa (preceduta, nel tempo, da alcune previsioni di determinati contratti collettivi; cfr. sul punto Cass. n. 9554 del 2001, Cass. n. 5454 del 2011 e Cass. n. 29329 del 2022) che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede – ai fini dell’efficacia dell’atto - il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione. Tali procedure mirano a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco; dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro”. Pertanto, il Tribunale Supremo accoglieva il ricorso di Mevio, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'