LA VERTENZA SINDACALE

LA VERTENZA SINDACALE

'LA VERTENZA SINDACALE'
LA VERTENZA SINDACALE

Per vertenza sindacale si intende il procedimento attraverso il quale il lavoratore può contestare condotte abusive del datore di lavoro. Un tipico esempio è rappresentato dalle controversie che concernono le prestazioni lavorative in nero: ricorrendo ad una vertenza, il dipendente può far accertare l’esistenza del rapporto di lavoro, richiedere il versamento dei contributi previdenziali e il risarcimento per le eventuali differenze di retribuzione non riscossa. La vertenza sindacale può essere avviata se il rapporto di lavoro è ancora in corso, ma anche nell’ipotesi in cui questo sia stato interrotto in seguito a licenziamento oppure dimissioni volontarie. Si può ricorrere ad una vertenza di lavoro anche qualora non risulti alcun documento che certifichi l’esistenza del rapporto lavorativo. In queste situazioni il lavoratore, per dimostrare l’esistenza dello stesso, può: • ricorrere al verbale di un funzionario dell’Ispettorato che abbia accertato l’esistenza di lavoratori non regolarizzati; • fornire lettere o altri documenti intercorsi con il datore di lavoro che provino che il lavoratore stia svolgendo ovvero abbia svolto una prestazione lavorativa per conto della società datrice; • utilizzare un qualunque documento firmato dal lavoratore durante il rapporto di lavoro, come una bolla di consegna sottoscritta dal lavoratore; • ricorrere a dei testimoni che ammettano qualche circostanza utile a provare che quel certo lavoratore svolge o aveva svolto l’attività lavorativa in favore di quella certa azienda. La vertenza di lavoro è una procedura stragiudiziale che si svolge generalmente dinanzi ai sindacati o all’Ispettorato del lavoro. Il fine di detta procedura è dunque quello di comporre la lite prima che sfoci in un giudizio. Generalmente la vertenza di lavoro si svolge dinanzi allo stesso sindacato a cui è iscritto il lavoratore e ad esso quest’ultimo può rivolgersi tutte le volte in cui ritiene siano stati lesi i suoi diritti. Se il dipendente non è iscritto al sindacato, quest’ultimo chiederà, come condizione per avviare la vertenza, l’iscrizione e dunque la quota associativa. Se il lavoratore non vuole associarsi al sindacato può sempre farsi assistere da un legale. Il tentativo di conciliazione sindacale ha luogo presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative. Se l’esito della conciliazione è positivo e dunque le parti riescono a trovare un accordo, il verbale di avvenuta conciliazione viene depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale. Spetta al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, o a un suo delegato, il deposito del verbale nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto; successivamente il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. In caso di esito negativo della vertenza, ossia se le parti non riescono a mettersi d’accordo, il lavoratore potrà rivolgersi al suo legale di fiducia per tentare una causa al datore di lavoro. I tempi entro cui è possibile aprire una vertenza sindacale sono piuttosto ampi, dal momento che devono tenere conto soltanto della prescrizione del diritto fatto valere, la quale è diversa a seconda del tipo di controversia. I termini di prescrizione sono: • 10 anni per il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore, per ottenere il risarcimento del danno da omissione contributiva, da demansionamento e, in generale, da violazione da parte del datore degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro; • 5 anni per ottenere il pagamento della retribuzione, dei contributi previdenziali e delle ulteriori indennità che spettano al dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (TFR, indennità sostitutiva del preavviso, ecc.).

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'