SUL RISPETTO DELLE QUOTE ROSA NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI: IL PUNTO

SUL RISPETTO DELLE QUOTE ROSA NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

'SUL RISPETTO DELLE QUOTE ROSA NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE'
SUL RISPETTO DELLE QUOTE ROSA NEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI: IL PUNTO DELLA CASSAZIONE

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26454/2021, ha stabilito che, nell’ambito delle procedure collettive, l’impresa è tenuta a rispettare il criterio delle cosiddette quote rosa nello scegliere i dipendenti da licenziare, cioè la stessa deve garantire la permanenza, all’esito del recesso, della stessa quota proporzionale di manodopera femminile sul totale degli occupati. La vicenda in esame traeva origine dall’impugnazione da parte di un lavoratore del licenziamento che gli era stato comminato nell’ambito di una procedura collettiva. La Corte territoriale, che respingeva la predetta domanda, stabiliva che il criterio di scelta dei lavoratori da licenziare nel rispetto delle quote rosa assurge a limite imposto dalla legge, che, in quanto tale, fuoriesce dal novero delle informazioni che la comunicazione iniziale doveva contenere a pena di illegittimità della procedura. A questo punto, il lavoratore si rivolgeva alla Cassazione, deducendo, in particolare, la violazione dell'art. 5, comma 2, della L. 223 del 1991 (art. 360, n. 3). Per il ricorrente, la valutazione circa il rispetto del divieto di licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore a quella impiegata per quelle mansioni deve essere effettuata in relazione all'intero complesso aziendale e il riferimento deve essere alle mansioni di inquadramento. Il Tribunale Supremo rigettava il ricorso, confermando lo stesso principio espresso dal giudice di merito. Secondo gli Ermellini, nell’ambito di una procedura collettiva, l'impresa non può licenziare una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata. Di conseguenza, “il confronto da operare in relazione al personale da espungere dal ciclo produttivo, va innanzitutto circoscritto all'ambito delle mansioni oggetto di riduzione, cioè all'ambito aziendale interessato dalla procedura, così da assicurare la permanenza, in proporzione, della quota di occupazione femminile sul totale degli occupati”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'