Prescrizione dei crediti da lavoro: il punto della Cassazione

Prescrizione dei crediti da lavoro: il punto della Cassazione

'Prescrizione dei crediti da lavoro: il punto della Cassazione'
Prescrizione dei crediti da lavoro: il punto della Cassazione

Con la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza della prescrizione dei crediti da lavoro. Nella vicenda in esame, i giudici di secondo grado rigettavano l’appello di Tizia e Caia avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande nei confronti della società datrice Alfa, relative alle differenze retributive, loro spettanti per l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’orario straordinario notturno. Secondo la Corte distrettuale, la quale riteneva prescritto il diritto ai compensi, la prescrizione di cinque anni decorrerebbe da quando il rapporto è ancora in corso. A questo punto, Tizia e Caia si rivolgevano alla Suprema Corte, che dava ragione alle due lavoratrici. I giudici di piazza Cavour affermavano precisamente che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Per il Tribunale Supremo, la prescrizione dei diritti che derivano dal rapporto di lavoro decorre da quando il rapporto è in corso soltanto nel caso in cui la reintegrazione risulta essere l'unico rimedio alla risoluzione illegittima dell'accordo di lavoro, come avviene per i dipendenti pubblici e per quelli privati, i quali godevano delle tutele di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'