Prova della cessione di ramo d’azienda: il punto della Cassazione

Prova della cessione di ramo d’azienda: il punto della Cassazione

'Prova della cessione di ramo d’azienda: il punto della Cassazione'
Prova della cessione di ramo d’azienda: il punto della Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33814 del 16 novembre 2022, ha stabilito che, in coerenza con la disciplina dettata dall'Unione Europea, si ha una cessione di ramo d'azienda qualora il complesso di beni ceduto mantenga una propria identità, tale da consentirgli di proseguire l’attività svolta prima del trasferimento. Nella vicenda in esame, il Tribunale rigettava la domanda di Tizio di essere ammesso allo stato passivo della società Alfa, divenuta sua datrice all’esito di una cessione del ramo d’azienda presso cui lo stesso era adibito. In particolare, il Tribunale negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra Tizio e la predetta società. A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Suprema Corte deducendo, in particolare, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, quale la comunicazione inviata al lavoratore a firma congiunta della società cedente e di quella cessionaria, relativa al trasferimento del ramo di azienda cui egli era addetto, documento decisivo ai fini della sua dimostrazione, negata dal Tribunale. Gli Ermellini davano ragione a Tizio affermando che “La cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi. … Detta nozione è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (direttiva 12 marzo 2001, 2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della direttiva 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, come modificata dalla direttiva 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui “è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, n. 1, direttiva 2001/23); posto che criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della Direttiva n. 2001/23/CE, è l’individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa”. Per il Tribunale Supremo, la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che condizionano l'operatività del trasferimento incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c.; soprattutto, spetta alla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti che concretano il trasferimento stesso. In virtù di ciò, la Suprema Corte accoglieva il ricorso proposto da Tizio.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'