HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE

HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE COLLOCATO IN CIG

'HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE COLLOCATO IN CIG'
HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE COLLOCATO IN CIG

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10378 del 20 aprile 2021, si è pronunciata in materia giuslavoristica, stabilendo che all’illegittima collocazione del dipendente in cassa integrazione consegue il risarcimento del danno e non la riammissione in servizio. Nel caso in esame, la Corte d’Appello accoglieva in parte la domanda proposta da Tizio nei confronti della società X, avente ad oggetto, previa declaratoria dell'illegittimità della collocazione in CIGS dell'istante con sospensione a zero ore, la condanna della predetta società, al pagamento della differenza fra la normale retribuzione di fatto ed il trattamento percepito a titolo di integrazione salariale. Il Giudice di merito accoglieva la domanda del dipendente, sul presupposto che, non avendo la sospensione coinvolto tutti i lavoratori con la medesima professionalità del ricorrente, la società aveva illegittimamente omesso di comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione del personale da collocare in CIGS. Il Tribunale Supremo, nel confermare quanto affermato dalla Corte territoriale, sottolineava che grava sulla società l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta del personale da porre in CIG con riguardo a tutti i periodi di sospensione. In particolare, gli Ermellini stabilivano che “la violazione dei criteri, stabiliti in sede di contrattazione collettiva, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione comporta, per il lavoratore ingiustificatamente sospeso non il diritto alla riammissione in servizio, versandosi in tema di facere infungibile fuori della sfera di operatività dell'art. 18, I. n. 300/1970, ma solo il diritto al risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla differenza tra le retribuzioni spettanti nel periodo di ingiustificata sospensione del rapporto ed il trattamento di cassa integrazione corrisposto nello stesso periodo (cfr., da ultimo, Cass. 4.12.2015, n. 24738), derivandone l'assoggettamento del diritto alla prescrizione ordinaria decennale e non alla prescrizione breve quinquennale, secondo quanto sancito dalla Corte territoriale (cfr. altresì Cass. 15.4.2019, n. 10483 e Cass. 13.12.2010, n. 25139)”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'