SULLA RISCOSSIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI: Il PUNTO DELLA CASSAZIONE

SULLA RISCOSSIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI: Il PUNTO DELLA CASSAZIONE

'SULLA RISCOSSIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI: Il PUNTO DELLA CASSAZIONE'
SULLA RISCOSSIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI: Il PUNTO DELLA CASSAZIONE

Nel caso in esame il Giudice di prime cure aveva dichiarato prescritti per decorso del termine quinquennale i contributi previdenziali portati da una cartella di pagamento propedeutica a fermo amministrativo cui si era opposto il signor C.S. La Corte territoriale, accogliendo solo parzialmente l'impugnazione proposta da Equitalia Sud s.p.a. contro la sentenza di primo grado, rigettava il motivo d'appello principale proposto dalla stessa società, relativo all'applicazione del termine decennale di prescrizione ai crediti contributivi richiesti con la cartella non opposta ed accoglieva il motivo dell'appello relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado. La Corte d’Appello rilevava la prescrizione dei crediti intervenuta a seguito della notifica delle cartelle sottese all’intimazione. A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, davanti alla quale Equitalia Sud s.p.a. lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2953 e dell' art. 2946 c.c., dal momento che il Giudice d’Appello aveva considerato applicabile ai fini del computo del termine prescrizionale del credito contributivo il termine quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, senza prendere in considerazione l'effetto novativo conseguente alla notifica delle cartelle di pagamento che determinerebbe l'applicabilità del termine decennale previsto per l'actio iudicati. Ritenendo la censura infondata, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso. In Particolare affermava che “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.” (vedasi anche Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016). Inoltre, “in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione”. Pertanto, qualora manchi un titolo giudiziale definitivo che possa accertare con valore di giudicato l'esistenza del credito, si applica, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, piuttosto che la norma generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'