COSA ACCADE SE NON VIENE RISPETTATO IL TERMINE DI COMPARIZIONE NEL

COSA ACCADE SE NON VIENE RISPETTATO IL TERMINE DI COMPARIZIONE NEL RITO DEL LAVORO?

'COSA ACCADE SE NON VIENE RISPETTATO IL TERMINE DI COMPARIZIONE NEL RITO DEL LAVORO?'
COSA ACCADE SE NON VIENE RISPETTATO IL TERMINE DI COMPARIZIONE NEL RITO DEL LAVORO?

Poiché nei procedimenti relativi alle controversie di lavoro, il termine non minore di venticinque giorni previsto per il giudizio di appello dall’art. 435 c.p.c., comma 3, il quale deve intercorrere tra la data di notifica del ricorso e quella dell’udienza di discussione, è un termine non perentorio, bensì ordinatorio, il suo mancato rispetto da parte dell’appellante non comporta l’improcedibilità dell’appello. Ciò è quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10900/2021. Più nello specifico, il Tribunale Supremo ha sottolineato che nel rito del lavoro, non comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma del terzo comma dell'art. 435 c.p.c., deve intercorrere tra la data di notifica del ricorso in appello e quella dell'udienza di discussione, come nel caso di omessa o inesistente notifica, ma la nullità di quest'ultima, sanabile per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c. L'omessa o giuridicamente inesistente notificazione degli atti introduttivi determina invece l’improcedibilità dell'appello qualora l'appellante sia venuto a conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza e purché la predetta inesistenza non derivi da causa non imputabile al ricorrente, nel qual caso trova applicazione la regola generale della possibile rimessione in termini ai sensi dell'art. 184-bis, c.p.c. Nel caso di una mera nullità della vocatio in ius, il vizio è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge. Nella vicenda posta al vaglio degli Ermellini, la notifica non era stata omessa, né era inesistente, ma era stata effettuata senza il rispetto del termine a comparire. Secondo i Giudici di piazza Cavour, in tali casi, il giudice deve disporne la rinnovazione.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'