RENDITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO: I TERMINI DI REVISIONE

RENDITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO: I TERMINI DI REVISIONE

'RENDITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO: I TERMINI DI REVISIONE'
RENDITA PER INFORTUNIO SUL LAVORO: I TERMINI DI REVISIONE

Con l’ordinanza n. 32159/2021, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di complessivi 10 anni per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non è di prescrizione, né di decadenza, bensì delimita esclusivamente l’ambito temporale di rilevanza dell’aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell’assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione; pertanto, è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, purché la parte interessata dia prova del fatto che la variazione sia avvenuta entro il decennio, e a condizione che, se la revisione è richiesta dall’INAIL, l’Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, comunichi all’interessato l’inizio del relativo procedimento. La data di costituzione della rendita non è l’atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, né la data dell’evento materiale che determina la nascita del diritto, bensì coincide con la data in cui il diritto stesso decorre; pertanto, deve ritenersi che, nel caso in cui entro il termine decennale suddetto si proceda alla revisione della rendita per infortunio sul lavoro e questa accerti la sussistenza di un miglioramento dell’attitudine al lavoro che conduca la relativa riduzione in uno spazio di giuridica irrilevanza, ed in tale spazio si conservi alla scadenza del decennio, si determina l’irreversibile estinzione del diritto. Di conseguenza, ove dopo il decennio l’attitudine al lavoro si riduca raggiungendo nuovamente una misura astrattamente rilevante, emerge una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto. Nella vicenda in esame, poiché: • l’infortunio sul lavoro si era verificato il 16.12.1995; • era stata costituita una rendita INAIL commisurata ad una invalidità del 34% con decorrenza dal 15 giugno 1996; • a seguito di visita medica di revisione in data 5 dicembre 2002, era stata riconosciuta una rendita pari al 40% dal 7 gennaio 2003; • a seguito di una ulteriore visita medica collegiale del 19 maggio 2003, la percentuale di inabilità era stata riconosciuta pari al 60% dal primo febbraio 2003; • la sentenza impugnata aveva accertato, sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio, la sussistenza di un aggravamento delle conseguenze relative all’infortunio che avevano determinato una percentuale di invalidità pari al 70% a decorrere dal marzo 2007, e quindi dopo la scadenza del 16 giugno 2006, scadenza del decennio previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83, il diritto alla suddetta rendita si era già estinto, come correttamente sostenuto dall’Istituto ricorrente.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'