L'incarico al perito sospende la prescrizione di cui all'art. 2952

L'incarico al perito sospende la prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. (C. Cass., 26 luglio 2017)

'L'incarico al perito sospende la prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. (C. Cass., 26 luglio 2017)'
L'incarico al perito sospende la prescrizione di cui all'art. 2952 c.c. (C. Cass., 26 luglio 2017)

Questo in sostanza è il principio di diritto affermato dalla III^ Sez. Civile della Corte di Cassazione con la recentissima Ordinanza n. 18376 del 26/07/2017. Il provvedimento nasce dal ricorso n. 21755 proposto dall' INPS contro la compagnia GENERALI ITALIA SPA . L’art. 2952 del codice civile, oltre a prevedere il termine di prescrizione brevissimo di un anno del diritto al pagamento dei premi, fissa un ulteriore termine per gli altri diritti che derivano dai contratti di assicurazione e di riassicurazione: questi si prescrivono in due anni, decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, mentre per il contratto di assicurazione sulla vita i diritti si prescrivono nel termine ordinario di dieci anni.

La recente ordinanza con rinvio si distingue per l’affermazione di due diversi principi. Innanzitutto, la Corte esclude "che il conferimento al perito dell'incarico di compiere accertamenti sul danno comporti per l'assicuratore, il riconoscimento del diritto dell'assicurato, atteso che l'attività del tecnico era volta non soltanto a quantificare il danno ma anche ad accertarne la riconducibilità nell'ambito della copertura assicurativa".

Ugualmente esclude che" tale conferimento abbia determinato, di per sè, l'automatica interruzione della prescrizione fino al momento del completamento dell'incarico, secondo il meccanismo riconosciuto operante nel caso in cui le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale (cfr. Cass. n. 14487/2004 e Cass. n. 8674/2009); interruzione che trova giustificazione nell'esistenza di un impedimento di fonte negoziale all'esercizio del diritto fino all'esaurimento delle operazioni tecniche".

Contestualmente la Corte non riconosce alle missive inviate dall'assicurato al perito la qualità di "idonei atti di costituzione in mora nei confronti dell'assicuratore" in quanto non rivolte alla parte o a un suo rappresentante legale (bensì a un mero mandatario tecnico).

In sostanza la Corte afferma che, le comunicazioni dell'assicurato al perito incaricato dall'assicuratore, pur non essendo idonee come atti di costituzione in mora, "valgono senz'altro a dar conto di un persistente interesse dell'assicurato a far valere la propria pretesa" ed proprio la persistenza di tale interesse a rendere piene di significato le attese tanto da "giustificare l'interruzione del termine di prescrizione fintantochè l'assicurato non venga reso edotto (dal perito o dall'assicurazione) dell'avvenuta ultimazione dell'accertamento, così da potersi orientare sulle iniziative da assumere nei confronti dell'assicuratore e da subire gli effetti dell'eventuale successiva inerzia, anche in termini di maturazione della prescrizione."

Va da sé che l’accertamento disposto dall'assicuratore ha natura tecnica, e tale atto comporta l'opportunità che le parti, prima di adottare ulteriori iniziative, attendano l’esito delle operazioni peritali, ed in tali casi sono superflue o intempestive attività sollecitatorie o iniziative giudiziarie nei confronti dell'assicuratore.

Ma l'assicurato, nell’attesa di tale esito, per non subire il pregiudizio di veder prescritto il suo diritto deve dimostrare "anche a mezzo di missive indirizzate al tecnico incaricato dall'assicuratore la persistenza del proprio interesse a far valere la pretesa, di modo che possa ritenersi che il mancato compimento di atti interruttivi nei confronti dell'assicuratore sia dipeso proprio dall'esigenza di attendere l'esito degli accertamenti demandati al perito."