Richiedente asilo, necessaria garanzia finanziaria?

Richiedente asilo, necessaria garanzia finanziaria?

'Richiedente asilo, necessaria garanzia finanziaria?'
Richiedente asilo, necessaria garanzia finanziaria?

Richiedente asilo, necessaria garanzia finanziaria? Dubbi di conformità al diritto europeo dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 laddove prevede la garanzia finanziaria quale requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere allo stesso i diritti riconosciuti in tema di protezione internazionale

Domanda di protezione internazionale e garanzia finanziaria Il caso in esame prende avvio dalla decisione del Tribunale di Catania di non convalidare il provvedimento di trattenimento emesso, ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di un richiedente protezione internazionale. In particolare, l’interessato, proveniente da un paese considerato di origine sicura, era stato condotto a Pozzallo, ove aveva presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Rispetto a tale richiesta, il Questore di Ragusa aveva ritenuto che il richiedente, tra le altre cose, non aveva prestato idonea garanzia finanziaria, così come richiesta decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia del 14 settembre 2023, recante indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato. In ragione di tali disposizioni, ritenute applicabili nel caso di specie, il Questore aveva disposto che lo straniero fosse trattenuto “ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 142/2015 per un periodo di 28 giorni non prorogabile presso gli appositi locali siti nella struttura di Ragusa”.

Dubbi di conformità al diritto europeo Come sopra anticipato, il Tribunale di Catania non aveva convalidato il provvedimento del Questore ritenendo, per quanto qui interessa, che il richiedente non poteva (legittimamente) essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda e che il trattenimento è una misura eccezionale, incidente sulla libertà personale garantita dall’art. 13 Cost. Infine, il Tribunale aveva messo in evidenza che “la sentenza della Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU (…) ha dichiarato che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33 devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che lo disponga e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura”. La questione sottoposta al vaglio della Cassazione Stante la suddetta decisione del Giudice di primo grado, Il Ministero dell’interno e “ove occorra” il Questore della Provincia di Ragusa hanno proposto ricorso per cassazione. La Prima Presidente, rilevata la presenza di una questione di massima di particolare importanza, ha disposto che la Corte si pronunci a sezioni unite.

Rispetto alla questione sottoposto al proprio vaglio di legittimità, la Cassazione ha rilevato come, dalla giurisprudenza nazionale ed europea formatasi sul punto, si evince che “gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33 ostano a che un richiedente protezione internazionale venga trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità; ostano pure a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura. L’eccezionalità della misura del trattenimento e la soggezione della stessa ai principi di necessità e proporzionalità inducono a giustificare il trattenimento solo qualora non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive, il cui catalogo è esemplificato dall’art. 8, paragrafo 4. Le misure «alternative» al trattenimento non sono definite nel dettaglio; si tratta comunque di limitazioni dei diritti umani dei richiedenti che, se non ingerenti quanto il trattenimento, non di meno devono applicarsi, quando comunque vi siano motivi legittimi per il trattenimento, sulla base di una valutazione caso per caso di necessità, ragionevolezza e proporzionalità”. Tra le disposizioni alternative al trattenimento di cui all’art. 8, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2013/33 figura anche la costituzione di una garanzia finanziaria, oltre che la consegna del passaporto o di altro documento equipollente.

Pertanto, il ricorso presentato, ha rilevato la Corte “richiede di verificare la compatibilità o meno con il diritto unionale dell'ipotesi interpretativa agli stessi sottesa, per la qual ragione il Collegio ritiene di dover attivare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia della UE ai sensi dell'art. 267 del TFUE. La questione prospettata attiene al rapporto tra la valutazione caso per caso (…) e la prestazione della garanzia finanziaria, che, per come disciplinata dal diritto interno, non appare sintonica con il fine perseguito”.

Una volta ravvisata la necessità dell’intervento, in via pregiudiziale, delle Corte di Giustizia, la Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 3563/2024, ha formulato il seguente quesito da sottoporre al Giudice europeo “se gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20, ostino a una normativa di diritto interno che contempli, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente), la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (nell’importo in unica soluzione determinato per l’anno 2023 in euro 4.938,00, da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) anziché in misura variabile, senza consentire alcun adattamento dell'importo alla situazione individuale del richiedente, né la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi, sia pure nell’ambito di forme di solidarietà familiare, così imponendo modalità suscettibili di ostacolare la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché precludendo la adozione di una decisione motivata che esamini e valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo”.