L’AREA FABBRICABILE AUTONOMAMENTE ACCATASTATA È ESENTE DA IMPOSTA

L’AREA FABBRICABILE AUTONOMAMENTE ACCATASTATA È ESENTE DA IMPOSTA SE DI PERTINENZA DELL’IMMOBILE ATTIGUO?

'L’AREA FABBRICABILE AUTONOMAMENTE ACCATASTATA È ESENTE DA IMPOSTA SE DI PERTINENZA DELL’IMMOBILE ATTIGUO?'
L’AREA FABBRICABILE AUTONOMAMENTE ACCATASTATA È ESENTE DA IMPOSTA SE DI PERTINENZA DELL’IMMOBILE ATTIGUO?

Con l’ordinanza n. 10381 del 31 marzo 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia fiscale. Nella vicenda in esame, Tizio impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale l'avviso di accertamento ICI, notificato dal Comune relativo all'anno di imposta 2016 avente ad oggetto l'area fabbricabile autonomamente accatastata rispetto all'attiguo fabbricato. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello constatando che l'area era esente da imposta poiché di pertinenza del prospiciente immobile. A questo punto, il Comune si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt.1, 2,5 e 10, d.lgs 504/92, in ordine all'art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c. Secondo l’ente ricorrente, la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente ritenuto non tassabile l'area poiché pertinenza in mancanza di una espressa dichiarazione del contribuente. Il Tribunale Supremo stabiliva che “Al contribuente che non abbia dichiarato l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale venga assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità”. Nel caso di specie, l'ente aveva contestato al contribuente l'omessa dichiarazione ICI relativa alla porzione di area edificabile oggetto dell'accertamento, e la CTR non aveva accertato se il preteso asservimento dell'area in questione al fabbricato risultasse evidenziato nella denuncia ICI ritenendo al contrario di “non condividere l'assunto difensivo di parte appellante per cui la pertinenzialità fiscale debba sottostare a requisiti formali da quelli diversi del CC”. Dunque, i giudici di legittimità accoglievano il ricorso, cassavano l'impugnata sentenza e rinviavano alla Commissione Regionale in diversa composizione.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'