In dirittura d'arrivo  il saldo e stralcio dei debiti tributari e

In dirittura d'arrivo il saldo e stralcio dei debiti tributari e previdenziali dei contribuenti in difficoltà economica

'In dirittura d'arrivo  il saldo e stralcio dei debiti tributari e previdenziali dei contribuenti in difficoltà economica'
In dirittura d'arrivo il saldo e stralcio dei debiti tributari e previdenziali dei contribuenti in difficoltà economica

Il c.d. “saldo e stralcio delle cartelle” è senza dubbio una delle principali misure fiscali contenute nella legge n. 145/2018 (in G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018). Di fatto, è l'ultimo tassello della c.d. pace fiscale 2019, e rappresenta una sorta di «super rottamazione» rivolta alle persone fisiche che abbiano un Isee fino a 20mila euro. Si tratta di un nuovo pezzo di un puzzle che si aggiunge ai numerosi interventi di pacificazione fiscale introdotti dal D.L. n.119/2018 e che consente lo stralcio di specifici carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. Più nel dettaglio, la legge di bilancio 2019 ha introdotto, solo per le persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, il cosiddetto “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e previdenziali, ossia una riduzione delle somme dovute nelle ipotesi di carichi tributari. L’adesione a quest’ultima sanatoria consente, infatti, l’abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi di mora e il versamento del capitale in misura ridotta e variabile a seconda della classe di Isee del debitore (il valore dell’imposta da versare può essere ridotto sino all’84%).
Il provvedimento riguarda i soli debiti intestati a persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, derivanti dall’omesso versamento: • di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (art. 1, comma 184 legge 30 dicembre 2018, n. 145); • dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (art. 1, comma 185, legge 30 dicembre 2018, n. 145).

E’ necessario chiarire che il debito deve essere stato iscritto a ruolo e, pertanto, pur non essendo necessaria la notifica della relativa cartella, non è sufficiente il semplice avviso bonario recapitato al contribuente, poiché la fase qui regolata precede l’affidamento all’agente della riscossione.

Nel perimetro di quest’ultima sanatoria rientrano, dunque, le cartelle riguardanti i contributi non versati alle casse professionali o a quelle separate dei lavoratori autonomi, e quelle riguardanti non solo il semplice omesso versamento di Irpef e Iva, ma anche la correzione dei dati dichiarati. Ebbene, il richiamo specifico della norma alle attività di cui agli artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 (entrambi definibili come “controlli automatizzati” nel primo caso, relativi ai dati reddituali e nel secondo, inerenti l’imposta sul valore aggiunto) consente di individuare prima facie lo spirito del legislatore che sembra aver voluto, appunto, destinare questo tipo di sanatoria alle sole persone fisiche che hanno regolarmente presentato la dichiarazione e che poi, per diversi motivi, non hanno provveduto al pagamento delle imposte e dei contributi. Il requisito implicito pare, quindi, essere quello della regolarità della presentazione della dichiarazione.