Esonero contributivo del 100% per le lavoratrici

Esonero contributivo del 100% per le lavoratrici

'Esonero contributivo del 100% per le lavoratrici'
Esonero contributivo del 100% per le lavoratrici

Esonero contributivo del 100% per le lavoratrici Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100 % della quota dei contributi previdenziali, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile

Con circolare n. 27 del 31.01.2024, l’INPS ha disciplinato quanto previsto all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ovvero che “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”. L’esonero è esteso, in via sperimentale anche alle lavoratrici madri di due figli.

A chi è rivolta la misura? La misura è rivolta a tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico che abbiano un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli, sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per il medesimo periodo, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L’INPS spiega che “La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo)”; inoltre “Per identità di ratio, il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data”. Nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia stato instaurato successivamente all’acquisizione dello status di madre, l’esonero in esame troverà applicazione dalla data di decorrenza del rapporto lavorativo stesso. L’INPS precisa inoltre che l’esonero di cui trattasi spetta anche alle madri con bambini in adozione o affidamento. In cosa consiste l’esonero contributivo? L’esonero in questione si sostanzia in una misura agevolativa consistente nell’abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile. Ne consegue che, la soglia massima di esonero contributivo, riferita al periodo di busta paga mensile, è pari a 250 euro. Le suddette soglie massime di esonero sono riferite anche ai rapporti di lavoro part-time per i quali “non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante”. Coordinamento con altre agevolazioni Per quanto concerne il cumulo con eventuali ulteriori agevolazioni, l’INPS precisa che “l’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge”. Resta tuttavia ferma la possibilità per la lavoratrice, dal mese successivo alla fruizione di una delle due misure di esonero sopra citate, di ricorrere alla diversa e alternativa misura, salvo il possesso dei requisiti e dei presupposti legittimanti. Come si richiede l’esonero contributivo? L’Ente previdenziale si occupa anche di disciplinare le modalità operative per ottenere l’esonero in esame. A tal proposito, la lavoratrice può comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersi dello strumento in trattazione, rendendo noti allo stesso il numero di figli e i loro codici fiscali. I datori, una volta acquisita la suddetta richiesta, possono esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla propria dipendente. Attraverso tali denunce l’INPS, in collaborazione con gli Enti competenti, svolge i controlli di coerenza di quanto dichiarato dalla lavoratrice e, qualora i dati comunicati non dovessero essere veritieri, lo stesso provvede al disconoscimento dell’esonero. In alternativa, la lavoratrice può comunicare direttamente all’INPS i suddetti dati tramite apposito applicativo, di cui verrà dato atto sul portale istituzionale dell’Ente. Nelle ultime sezioni della propria circolare, l’INPS si occupa di regolamentare le diverse Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero.