VANNO AFFIDATI AL PADRE I FIGLI SE LA MADRE È INDIFFERENTE AI LORO

VANNO AFFIDATI AL PADRE I FIGLI SE LA MADRE È INDIFFERENTE AI LORO BISOGNI

'VANNO AFFIDATI AL PADRE I FIGLI SE LA MADRE È INDIFFERENTE AI LORO BISOGNI'
VANNO AFFIDATI AL PADRE I FIGLI SE LA MADRE È INDIFFERENTE AI LORO BISOGNI

Con l’ordinanza n. 29999/2020 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di affidamento, stabilendo che vanno col padre i figli la cui madre non li capisce e alimenta il conflitto. La vicenda traeva origine dalla revoca da parte della Corte d’Appello del provvedimento con cui il Tribunale dei minori aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di una madre, attribuendola al padre, al quale aveva affidato in via esclusiva la prole, lasciandolo libero di decidere su tutte le questioni, senza il necessario consenso della donna. La Corte, in base alla perizia formulata dal CTU, invitava la madre a seguire un percorso di terapia, oltre a disporre a suo carico il versamento di un assegno di mantenimento di 800 euro per i figli. Secondo il giudice del gravame la decadenza della madre dalla potestà genitoriale era stata dichiarata in assenza di prove sulle asserite violazioni da parte della donna dei propri doveri genitoriali. In ogni caso, la condotta della donna non era grave a tal punto da giustificare l'adozione di un così severo provvedimento. Risultava invece giusta la valutazione sulle difficoltà della donna di sintonizzarsi con le necessità dei figli e comprendere i propri errori anche in relazione all'alimentazione del conflitto genitoriale. Situazione che nel caso in esame doveva trovare soluzione mediante l'affidamento super esclusivo della prole al padre, evitando tuttavia di privare la madre della propria responsabilità genitoriale. A questo punto, il caso approdava in Cassazione, davanti alla quale la ricorrente, tra i vari motivi sollevati, contestava la contraddittorietà della decisione assunta dal giudice del gravame, in quanto, pur avendo considerato la sua condotta non così grave da portare alla decadenza dalla sua responsabilità genitoriale, aveva ravvisato l'esistenza dei presupposti necessari all'applicazione dell'affido esclusivo. Il Tribunale Supremo, poiché riteneva i motivi infondati ed inammissibili, rigettava il ricorso. Durante il giudizio d’Appello era venuto in luce che la donna non aveva compreso i suoi errori e non aveva preso consapevolezza del fatto che la sua condotta fomentava il conflitto, cronicizzandolo. La madre non era stata capace di instaurare un rapporto affettivo e relazionale con la prole, a tal punto da non essere stata ritenuta all’altezza di svolgere una funzione educativa, tenendo in questo modo una condotta pregiudizievole. Per i Giudici di legittimità era giusta la decisione di lasciare ai minori la scelta d'incontrare la madre, nel rispetto del principio di autodeterminazione. Il giudice, laddove accerta che un genitore viola o trascura i doveri genitoriali o abusa dei suoi poteri con grave pregiudizio per i figli, può anche decidere di non pronunciarsi sulla decadenza della responsabilità genitoriale. Il Giudicante infatti “può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'