L’AFFIDO CONDIVISO NON IMPLICA LA RIPARTIZIONE DEI TEMPI DI

L’AFFIDO CONDIVISO NON IMPLICA LA RIPARTIZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI PRESSO CIASCUN GENITORE AL 50%

'L’AFFIDO CONDIVISO NON IMPLICA LA RIPARTIZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI PRESSO CIASCUN GENITORE AL 50%'
L’AFFIDO CONDIVISO NON IMPLICA LA RIPARTIZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI PRESSO CIASCUN GENITORE AL 50%

Con l’ordinanza n. 17221/2021, la Cassazione ha stabilito che affidamento condiviso non vuol dire che i minori debbano permanere presso ciascun genitore al 50%. La vicenda traeva origine dal fatto che, nel giudizio di separazione personale fra Sempronio e Mevia, la Corte d’Appello confermava l'affido condiviso della prole con collocazione presso la madre, ampliando i tempi di permanenza presso il padre durante le vacanze estive; inoltre, il giudice di merito revocava l'assegno di mantenimento previsto per l’ex moglie, rigettando la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli, già fissato in euro 550,00 per ciascuno, oltre adeguamento ISTAT e partecipazione al 50% alle spese straordinarie da corrispondere alla madre. A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, davanti alla quale Sempronio, in particolare, asseriva che vi dovrebbe essere pari scansione temporale dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e che la collocazione dei minori dovrebbe essere ripartita a settimane alterne. Il Tribunale Supremo, ritenendo il ricorso infondato, precisava che il regime legale dell'affidamento condiviso, diretto a tutelare l’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia, nell'interesse della prole, il giudice può individuare un assetto che si discosti da tale principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere. Pertanto, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, bensì deve essere il risultato di una oculata valutazione del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più adeguata al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione del loro rapporto con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'