COSA ACCADE SE L’APPELLO VIENE DICHIARATO INAMMISSIBILE DOPO LA

COSA ACCADE SE L’APPELLO VIENE DICHIARATO INAMMISSIBILE DOPO LA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE?

'COSA ACCADE SE L’APPELLO VIENE DICHIARATO INAMMISSIBILE DOPO LA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE?'
COSA ACCADE SE L’APPELLO VIENE DICHIARATO INAMMISSIBILE DOPO LA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE?

Con l’ordinanza n. 15786/2021, la Cassazione ha stabilito che l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello per non aver ragionevole probabilità di essere accolto va dichiarata prima dell’inizio della trattazione della causa e mai dopo la stessa. Secondo i Giudici di piazza Cavour, “L'inosservanza da parte del giudice di appello della specifica previsione contenuta nell'art. 348-ter, primo comma, primo periodo, cod. proc. civ., di dichiarare, dopo avere sentito le parti, inammissibile l'appello, che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, prima di procedere alla sua trattazione ex art. 350 cod. proc. civ., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità resa in applicazione dell'art. 348-bis, primo comma, cod. proc. civ.: tale violazione della legge processuale è deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta”. L’ordinanza che sia stata emessa dopo che il giudice di appello abbia proceduto alla trattazione della causa, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità; detto principio trova applicazione anche nel rito del lavoro – in cui la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di tale disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente diretti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività. Nella vicenda in esame, l'ordinanza impugnata era stata emessa dopo l'esaurimento della prima udienza trattazione, avendo la Corte territoriale, avvenuta la discussione sull'istanza di definizione accelerata del giudizio di appello e sulle istanze istruttorie, emesso pronuncia su dette istanze; conseguentemente, la revoca di questa decisione e l'emissione dell'ordinanza di segno decisorio, dalla legge consentita solo fino all'inizio della trattazione della causa, aveva determinato una, non consentita, regressione del processo alla fase preliminare alla sua trattazione. Dunque, l'ordinanza impugnata era nulla, in quanto emessa dopo l'inizio della trattazione della lite in grado di appello.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'