VA ASSOLTO IL PADRE CHE MANTIENE PARZIALMENTE LA PROLE

VA ASSOLTO IL PADRE CHE MANTIENE PARZIALMENTE LA PROLE

'VA ASSOLTO IL PADRE CHE MANTIENE PARZIALMENTE LA PROLE'
VA ASSOLTO IL PADRE CHE MANTIENE PARZIALMENTE LA PROLE

Con la sentenza n. 893 del 12 gennaio 2021 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta in tema di mantenimento dei figli, stabilendo che non può essere condannato il padre che versa soltanto una parte del mantenimento nei periodi in cui i figli sono con lui, perché provvede a tutte le loro necessità. Nel caso in esame, la Corte di Appello di Palermo confermava la responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio di cui all'art. 570 bis c.p. Il caso approdava in Corte di Cassazione, davanti alla quale il ricorrente, tra i vari motivi, lamentava la violazione di legge ed i vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’articolo 131 bis c.p., che la Corte distrettuale aveva negato in ragione della ritenuta abitualità della condotta e senza prendere in considerazione il fatto che l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento era stato non totale, bensì parziale e che il genitore aveva direttamente provveduto ai bisogni della prole nei periodi trascorsi presso di lui. Il Tribunale Supremo, ritenendo il ricorso fondato, annullava con rinvio la sentenza impugnata con la quale era stata negata l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. in ragione della ritenuta abitualità della condotta e senza considerare la limitata durata dell’arco temporale in cui si era manifestato l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, la prova positiva dell’avvenuto assolvimento dell’obbligazione quantomeno per la frazione riferita al versamento dell’assegno di mantenimento, la prestazione in forma diretta del sostegno economico resa in favore dei minori nei periodi in cui si erano trasferiti presso l’abitazione del genitore in corrispondenza della peraltro ammessa decurtazione dell’importo dell’emolumento e il soddisfacimento in tali periodi di tutte le esigenze dei minori, la cui incidenza sulla ripartizione delle spese straordinarie era rimasta di fatto non verificata. Dunque, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere negata in ragione della abitualità della condotta contestata, bensì è necessario effettuare un approfondimento valutativo sulla base della fattispecie concreta.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'