ATTI DI CONFERMA E ATTI MERAMENTE CONFERMATIVI

ATTI DI CONFERMA E ATTI MERAMENTE CONFERMATIVI

'ATTI DI CONFERMA E ATTI MERAMENTE CONFERMATIVI'
ATTI DI CONFERMA E ATTI MERAMENTE CONFERMATIVI

Con la sentenza n. 8590/2021, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla differenza che intercorre tra atti meramente confermativi e atti di conferma. Più nel dettaglio, i giudici di palazzo Spada hanno affermato che per atti meramente confermativi si intendono quei provvedimenti di secondo grado, i quali “si connotano per la ritenuta insussistenza, a parte dell’amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione”. Tali atti non conseguono ad una nuova istruttoria e ad una nuova ponderazione degli interessi coinvolti e, dal momento che non posseggono carattere autonomamente lesivo, bensì si limitano esclusivamente a riconoscere l’esistenza di un precedente provvedimento, non sono suscettibili di autonoma impugnazione. Quando, invece, si parla di atti di conferma, secondo i giudici amministrativi, ci si riferisce a meri provvedimenti adottati all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi. Difatti, “solo l'esperimento rinnova di un ulteriore adempimento istruttorio, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che può condurre a un atto “propriamente confermativo”, in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente impugnazione e quindi suscettibile”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'