BUCHE STRADALI: L’ANAS DEVE RISARCIRE IL MOTOCICLISTA CHE CADE A

BUCHE STRADALI: L’ANAS DEVE RISARCIRE IL MOTOCICLISTA CHE CADE A TERRA

'BUCHE STRADALI: L’ANAS DEVE RISARCIRE IL MOTOCICLISTA CHE CADE A TERRA'
BUCHE STRADALI: L’ANAS DEVE RISARCIRE IL MOTOCICLISTA CHE CADE A TERRA

Con l’ordinanza n. 2830 del 05 febbraio 2021 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di sinistri stradali, stabilendo che, qualora un motociclista subisca un incidente a causa di buche stradali non segnalate e non visibili, l’ente titolare del tratto stradale è tenuto a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Nel caso in esame, un motociclista conveniva l’Anas innanzi al Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, domandando la condanna al risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per un sinistro subito in data 6 settembre 2003. L’uomo, mentre percorreva la SS E45 a bordo di una motocicletta, a causa di una buca stradale non segnalata, né visibile, perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra, riportando sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali. L’Ente titolare del tratto stradale si costituiva per resistere alla domanda. Il Tribunale, ritenendo l’Anas responsabile dell’incidente, condannava l’Ente al pagamento dell’importo di 25.396,15 euro, oltre le spese legali. La Società impugnava la decisione del Giudice di prime cure, ma la Corte distrettuale di Firenze respingeva il gravame, condannando l’appellante alle spese del grado. A questo punto, la vicenda approdava in Cassazione, davanti alla quale l’ANAS sollevava cinque motivi, mentre il motociclista resisteva con controricorso. Il Tribunale Supremo, dichiarando inammissibile il ricorso, condannava l’Anas al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. In particolare, gli Ermellini affermavano che il Giudice d’Appello, oltre alle deposizioni testimoniali, aveva ben valutato le risultanze del verbale redatto dalle forze dell'ordine accorse al momento dell’incidente, dal quale risultava la “presenza dell'avvallamento sulla corsia di marca della moto, in prossimità del quale vi erano segni di scarrocciamento, costituito da una grossa buca terminante con un accumulo d'asfalto”. Per i Giudici di legittimità si trattava di un accertamento in fatto relativo alla condizione del fondo stradale, alla prevedibilità dell'insidia, nonché all'inadempimento dell'onere di vigilanza e manutenzione della strada da parte dell'ente Anas che, pertanto, non poteva essere oggetto di discussione. Dunque, era manifestamente infondata la dedotta violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., la quale si ha esclusivamente quando l'anomalia motivazionale si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'