LA CASSAZIONE SI ESPRIME SUL CALCOLO DEL DANNO DIFFERENZIALE

LA CASSAZIONE SI ESPRIME SUL CALCOLO DEL DANNO DIFFERENZIALE

'LA CASSAZIONE SI ESPRIME SUL CALCOLO DEL DANNO DIFFERENZIALE'
LA CASSAZIONE SI ESPRIME SUL CALCOLO DEL DANNO DIFFERENZIALE

Con la sentenza n. 26117 del 27 settembre 2021, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di calcolo del danno iatrogeno differenziale, vale a dire il pregiudizio alla salute connesso all'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente conseguente al comportamento colposo di un sanitario. Gli Ermellini hanno ripreso consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui i pagamenti effettuati dall'INAIL riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, se l'indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Cass. 12566/2018). Nel momento in cui l’assicuratore sociale paga l’indennizzo, il credito risarcitorio si trasferisce ope legis dal danneggiato all’assicuratore. Si tratta di una ipotesi di surrogazione, in cui si verifica una modifica del rapporto obbligatorio dal lato attivo. Dunque, il danneggiato (creditore), in seguito al pagamento dell’indennizzo, perde la titolarità attiva dell’obbligazione per la parte indennizzata. In altri termini, il danneggiato, non essendo più creditore, non può pretendere il risarcimento dal responsabile. Il credito risarcitorio residuo che il danneggiato (creditore) vanta nei confronti del responsabile è il danno differenziale, che va calcolato per voci o poste di danno. Secondo il Tribunale Supremo, a) “L’indennizzo per danno biologico permanente pagato dall'Inail alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale; b) nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell'aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale; c) il danno c.d. iatrogeno (e cioè l'aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico; detraendo il secondo importo dal primo; d) nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall'INAIL, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioè il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito)”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'