Comunione de residuo

Comunione de residuo

'Comunione de residuo'
Comunione de residuo

Per comunione de residuo si intende quella comunione residuale e differita che viene a formarsi fra i coniugi nel momento in cui si scioglie il regime patrimoniale legale, purché i beni che vi rientrano non siano stati consumati prima di detto momento. Costituiscono oggetto della comunione de residuo: • beni mobili o diritti di credito verso terzi; • stipendi e redditi professionali; • utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa; • canoni di locazione di beni personali; • quote di società di persone; • quote di società a responsabilità limitata ove l'acquisto sia connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale; • risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio; • dividendi derivati da partecipazioni sociali. Contrariamente, non rientrano nella comunione de residuo i beni che vengono considerati “strettamente personali” (lettere c) e d) art. 179 c.c.), vale a dire: • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, eccetto quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione. Secondo la giurisprudenza prevalente, la comunione de residuo ha natura obbligatoria: nel momento in cui si scioglie la comunione legale, il coniuge acquista un diritto di credito concernente la metà dei beni assoggettati alla comunione differita. L’art. 191 c.c. elenca le cause dello scioglimento della comunione legale fra i coniugi, e, dunque, anche degli effetti della comunione de residuo. Esse sono: • dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi; • annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • separazione personale; • separazione giudiziale dei beni; • mutamento convenzionale del regime patrimoniale; • fallimento di uno dei coniugi. Per quanto concerne il momento di apertura della comunione differita, occorre precisare che in caso di separazione giudiziale, la comunione de residuo ha inizio dall’emissione dell’ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. In caso di separazione consensuale, la comunione differita si apre il giorno dell’omologa del processo verbale di separazione, tuttavia i suoi effetti retroagiscono quando viene sottoscritto il verbale.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'