CONCORSO ANOMALO: COS’È?

CONCORSO ANOMALO: COS’È?

'CONCORSO ANOMALO: COS’È?'
CONCORSO ANOMALO: COS’È?

Il concorso anomalo trova la sua disciplina nell’art. 116 c.p., il quale dispone che “Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”. Trattasi di una forma particolare di aberratio delicti (art. 83 c.p.), in cui, a differenza di quest'ultima, non sussiste un errore nei mezzi di esecuzione del reato, dal momento che qui il reato deve essere voluto da uno dei correi. Affinché sussista il concorso anomalo devono ricorrere i seguenti tre requisiti: • l’adesione psichica dell’agente ad un reato concorsuale diverso; • la commissione da parte di altro concorrente di un reato diverso; • un nesso psicologico in termini di prevedibilità tra la condotta dell’agente compartecipe e l’evento diverso in concreto verificatosi (Cass., I, 23 febbraio 1995, n. 3381). Non è sufficiente un rapporto di causalità materiale fra la condotta dell’agente e l’evento diverso, bensì occorre vi sia un nesso eziologico di natura psichica, nel senso che il reato diverso commesso dal compartecipe deve rappresentarsi alla psiche dell’agente come sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. Il presupposto per l’applicabilità al concorrente che ha voluto il reato diverso della minore responsabilità anomala prevista dall’art. 116 c.p. è che tale fatto non sia stato voluto neppure a titolo di dolo e, dunque, che non sia stato già ritenuto come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata e non sia stato accettato il rischio del suo verificarsi. Contrariamente, infatti, si parla di concorso pieno ex art. 110 c.p. “Non ricorre la fattispecie del così detto «concorso anomalo» di cui all'art. 116 c.p., bensì quella prevista all'art. 48 c.p. nel caso in cui si accerti che i concorrenti non abbiano avuto ab origine un accordo criminoso comune - inteso come convergenza delle volontà dei soggetti in concorso - ed il reato sia stato realizzato in conformità della reale intenzione di un concorrente dissimulata all'altro” (Cass. Pen., n. 15481/2004).

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'