È POSSIBILE DEMOLIRE UN MURO PER ACCEDERE AL CORTILE DEL CONDOMINIO?

È POSSIBILE DEMOLIRE UN MURO PER ACCEDERE AL CORTILE DEL CONDOMINIO?

'È POSSIBILE DEMOLIRE UN MURO PER ACCEDERE AL CORTILE DEL CONDOMINIO?'
È POSSIBILE DEMOLIRE UN MURO PER ACCEDERE AL CORTILE DEL CONDOMINIO?

È legittimo abbattere un muro per fare ingresso nel cortile condominiale? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1849 del 21 gennaio 2022. In particolare, il Tribunale Supremo ha specificato che “la demolizione di un muro volta a facilitare l'accesso sul cortile comune è legittima solo se realizzata in modo da non pregiudicare né la normale funzione del cortile, che è di regola, quella di fornire aria e luce agli immobili circostanti, né le possibilità di utilizzazione particolare eventualmente prospettate dagli altri condomini”. Difatti, l’art. 1102 c.c. insegna che la cosa comune può essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso dal suo normale uso a condizione che ciò non alteri l'equilibrio fra le concorrenti utilizzazioni attuali o potenziali altrui e non determini pregiudizievoli invadenze dell'ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Poiché la vicenda posta al vaglio degli Ermellini concerneva un accesso creato in favore di un fondo collegato ex art. 1117 c.c. alla comproprietà del cortile, i giudici di legittimità precisavano che proprio perché ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, il condomino che si serve dell'area cortilizia nel rispetto della sua destinazione, al fine di trarne maggiore vantaggio nel godimento di un’unità immobiliare già strutturalmente e funzionalmente collegata al bene comune, come presuppone l’art. 1117 c.c., lo fa nell’esercizio del diritto di condominio, piuttosto che avvalendosi di una servitù. Al contrario, dall'uso del bene comune a favore del fondo di proprietà esclusiva oltre i limiti fissati dall'art. 1102 c.c. può discendere, nel concorso degli altri requisiti di legge, l'usucapione di una servitù a carico della proprietà condominiale.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'