DONAZIONE MODALE: COS’È?

DONAZIONE MODALE: COS’È?

'DONAZIONE MODALE: COS’È?'
DONAZIONE MODALE: COS’È?

La donazione modale è disciplinata dall’art. 793 c.c., secondo cui “La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi”. La donazione modale è, dunque, una tipologia particolare di donazione, nel senso che differisce dalle altre, in quanto il soggetto che dona il bene (nella maggioranza dei casi un immobile) impone alla persona che lo riceve un’obbligazione od onere particolare. La donazione modale ha natura di atto gratuito e gesto di liberalità. L’onere deve presentare i requisiti che l’art. 1174 c.c. richiede per la configurabilità di un’obbligazione, e cioè: • deve essere suscettibile di valutazione economica; • deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del donante. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore del bene donato; il donante può sempre agire per l’adempimento dell’onere, che in ogni caso può essere richiesto anche da qualunque altro soggetto che vi abbia interesse. L’adempimento dell’onere è volto ad assicurare al donante la soddisfazione di un desiderio, di un bisogno assistenziale o di un interesse di altra natura, ma in nessun caso si deve confondere con una forma di compensazione economica. Qualora l’onere non venga rispettato dalla persona che ha ricevuto il bene in donazione, il donante o i suoi eredi possono chiedere la risoluzione per inadempimento, ma solo se tale possibilità era prevista nell’atto di donazione. Contrariamente, né il donatario ancora in vita né i suoi eredi possono chiedere la risoluzione della donazione ai sensi dell’articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “L'azione di risoluzione della donazione modale per l'inadempimento dell'onere in essa stabilito a carico del donatario può essere proposta solo dal momento in cui si verifica tale inadempimento, purché questo non sia determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'obbligato; ne consegue che l'azione di risoluzione è soggetta alla prescrizione e al relativo termine, decorrente dall'epoca dell'inadempimento dell'onere e non dalla data di conclusione del contratto di donazione” (Cass. Civ., sent. n. 24131/2018). La donazione modale differisce dalla donazione condizionata per il fatto che, mentre in quest’ultima l'avvenimento futuro ed incerto, al cui verificarsi è subordinata l'efficacia o la risoluzione del contratto, non costituisce oggetto di obbligazione per l'obiettiva incertezza della realizzazione dell'evento previsto come condizione, nella donazione modale l'onere imposto al donatario rappresenta una vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la sua mancata esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione se in tale atto la risoluzione stessa sia stata prevista. Inoltre, “Distinta dal vitalizio oneroso — contratto dal quale derivano obbligazioni reciproche contrapposte tra i contraenti e nel quale sussiste un nesso di interdipendenza fra le due prestazioni — è, per diversità della causa, della natura giuridica e degli effetti, la donazione cui acceda un onere che comporti l'obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata. In tal caso la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell'atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l'attuazione e senza che, anche quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione” (Cass. Pen., sent. n. 7679/1986).

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'