CHI PALPEGGIA REPENTINAMENTE IL GLUTEO DI UNA MINORENNE COMMETTE IL

CHI PALPEGGIA REPENTINAMENTE IL GLUTEO DI UNA MINORENNE COMMETTE IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE

'CHI PALPEGGIA REPENTINAMENTE IL GLUTEO DI UNA MINORENNE COMMETTE IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE'
CHI PALPEGGIA REPENTINAMENTE IL GLUTEO DI UNA MINORENNE COMMETTE IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE

Con la sentenza n. 31737 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di violenza sessuale, affermando che integra tale reato palpeggiare il gluteo di una minore in maniera rapida senza che la stessa possa reagire e difendersi. Nel caso in esame, la Corte d’Appello accoglieva il gravame del Pubblico Ministero e condannava l'imputato per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis, ultimo comma c.p. per aver palpeggiato in maniera repentina il gluteo di una minorenne, contro la volontà di quest’ultima. La vicenda giungeva così in Cassazione, davanti alla quale, tra i vari motivi sollevati, l’imputato contestava l'erronea applicazione dell'art. 609 bis c.p., in quanto la condotta era stata qualificata come atto sessuale nonostante la mancanza di prova circa la parte del corpo toccata e l'assenza del fine di libidine. A differenza di quanto fatto dal Giudice di primo grado, la Corte territoriale non aveva valutato il contesto in cui il contatto era avvenuto e la dinamica intersoggettiva della vicenda che erano state riferite dall'imputato in una memoria difensiva. Il Tribunale Supremo dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In particolare, gli Ermellini affermavano che “ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, per attribuire rilevanza a quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, il giudice deve effettuare una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale”. Affinché si parli di consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), mentre è indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica. Inoltre “nel caso di specie, per un verso, la parte del corpo attinta dal palpamento è certamente erogena, e, comunque, non sessualmente indifferente; per altro verso, la dinamica descritta nella sentenza impugnata restituisce l'evidenza di una chiara intrusione nella sfera sessuale di una ragazzina sconosciuta, avendo la Corte territoriale del tutto logicamente rilevato l'assoluta inconsistenza, ed incompatibilità con le risultanze istruttorie, della alternativa spiegazione data dall'imputato nella memoria difensiva prodotta al primo giudice e da quest'ultimo invece, illogicamente, sia pur in modo dubitativo, condivisa”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'