QUANDO E COME ECCEPIRE LA NULLITA’ DELLA TESTIMONIANZA IN CASO DI

QUANDO E COME ECCEPIRE LA NULLITA’ DELLA TESTIMONIANZA IN CASO DI INCAPACITA’ A TESTIMONIARE

'QUANDO E COME ECCEPIRE LA NULLITA’ DELLA TESTIMONIANZA IN CASO DI INCAPACITA’ A TESTIMONIARE'
QUANDO E COME ECCEPIRE LA NULLITA’ DELLA TESTIMONIANZA IN CASO DI INCAPACITA’ A TESTIMONIARE

Con l’ordinanza n. 25021/2020 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su come e quando eccepire la nullità della testimonianza resa dal soggetto incapace. L’art. 246 c.p.c., infatti, ci insegna che “Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. La nullità in questione non è rilevabile d’ufficio ed è onere della parte contro la quale la prova è diretta eccepirla. La mancata eccezione della nullità comporta la sanatoria. La quaestio nasce dal giudizio relativo alla domanda di accertamento dell’acquisto di un terreno per usucapione. All’esito dell’assunzione delle prove testimoniali, il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore ritenendo sussistente il possesso pacifico e continuativo del terreno oggetto di causa per il tempo necessario ad usucapirlo. La sentenza di primo grado veniva riformata dalla Corte di Appello in sede di gravame proposto dal convenuto che, dunque, rigettava l’originaria domanda attorea. La questione, approdava, così in Corte di Cassazione, che, dichiarando inammissibile il ricorso: • in primo luogo, precisava che l’eccezione della nullità della testimonianza resa da persona incapace (poiché portatrice di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio) deve essere formulata a seguito all'espletamento della prova, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, ad eccezione che il difensore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio; • in secondo luogo, stabiliva che la mancata tempestiva eccezione comporta la sanatoria della nullità, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, proposta a norma dell'art. 246 c.p.c., possa considerarsi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione; • in terzo luogo, osservava che, nel caso in cui il Giudice rigetti l'eccezione di nullità della testimonianza resa dall'incapace, incombe sulla parte interessata l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione. Contrariamente, l’eccezione si considera rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo; • in quarto luogo, la Suprema Corte precisava che, qualora l'eccezione di nullità della deposizione del testimone incapace, ritualmente proposta, non sia stata esaminata dal giudice davanti al quale la prova è stata espletata, la stessa deve essere formulata con apposito motivo di gravame avanti il giudice di appello, ovvero, se sollevata dalla parte vittoriosa in primo grado, da questa riproposta successivamente nel giudizio di gravame a norma dell'art. 346 c.p.c. Inoltre, secondo i Giudici di legittimità, “qualora la parte, come nel caso in esame, in sede di ricorso per cassazione deduca la violazione dell'articolo 246 c.p.c., l'omessa motivazione del giudice d'appello sull'incapacità di alcuni testimoni, senza tuttavia indicare, anche agli effetti dell'articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di aver sollevato tempestiva eccezione di nullità delle testimonianze comunque rese, e di aver riproposto la stessa eccezione nel prosieguo del giudizio, ed in particolare in appello a norma dell'articolo 346 c.p.c., deve ritenersi comunque sanata l'eventuale nullità derivante dall'incapacità dei testi per l'irritualità della relativa eccezione”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'