Emissioni rumorose in condominio: è disturbo della quiete pubblica?

Emissioni rumorose in condominio: è disturbo della quiete pubblica?

'Emissioni rumorose in condominio: è disturbo della quiete pubblica?'
Emissioni rumorose in condominio: è disturbo della quiete pubblica?

Con la sentenza n. 2071/2024, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di rumori molesti in condominio, ha precisato in quali casi ciò configura il reato di disturbo della quiete pubblica.

IL CASO

Il Tribunale condannava Sempronio e Mevia alla pena di 200,00 euro di ammenda ciascuno, ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 659 c.p. per aver provocato all'interno del loro appartamento dalla fine dell'ottobre 2017 fino al 10 marzo 2018 nelle prime ore del mattino emissioni rumorose, eccedenti la normale tollerabilità.

LA CENSURA

Gli imputati, per il tramite del loro difensore, si rivolgevano alla Suprema Corte deducendo, in particolare, il vizio di violazione di legge riferito all'art. 659 c.p., rilevando come le uniche persone che avevano lamentato rumori molesti provenienti dal loro appartamento fossero Tizia e Caia, entrambe residenti nell'appartamento sottostante al proprio all'interno dello stesso stabile, senza che nessun altro condomino avesse mai svolto proteste o denunce al riguardo né avesse reso testimonianza in tal senso nell'istruttoria dibattimentale. Eccepivano che nessun accertamento fosse stato svolto relativamente all'idoneità potenziale della fonte sonora a diffondersi all'interno del fabbricato, né alle sue caratteristiche, neppure essendo stato verificato se si trattasse di un'emissione costante o occasionale o ricorrente nel tempo, ed in tal caso con quale cadenza, né fosse mai intervenuta la PG ad effettuare ricognizioni o controlli sul posto; pertanto, gli imputati sostenevano l'inidoneità del disturbo, quand'anche ritenuto tale, ad integrare la fattispecie penalmente rilevante prevista dall'art. 659 c.p., per il cui perfezionamento è necessario, trattandosi di un illecito ricompreso fra quelli di natura "vagante", che venga leso l'interesse al riposo o a svolgere le proprie occupazioni di una cerchia indeterminata di soggetti, così da arrecare turbamento alla pubblica quiete. Pertanto, Sempronio e Mevia contestavano l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i rumori provenienti dall'abitazione degli imputati sarebbero stati percepiti anche da altri condòmini, trattandosi di risultanza mai emersa dall'espletata istruttoria, ribadendo che nessun altro soggetto residente nello stabile era mai stato sentito in dibattimento, né antecedentemente nel corso delle indagini, che nessuna lamentela proveniente da soggetti diversi dalle due denuncianti era stata acquisita agli atti e che neanche risultavano denunce o azioni civili proposte nei loro confronti.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione dava ragione a Sempronio e Mevia precisando che “In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995”. Inoltre, i giudici di legittimità chiarivano che il disturbo alla pubblica quiete ricorre soltanto nel caso in cui il rumore molesto sia percepito o comunque sia percepibile da un numero indistinto di persone e non già dai componenti di un solo nucleo familiare residente nella stessa unità abitativa. Poiché nella vicenda posta al vaglio degli Ermellini le emissioni rumorose erano state avvertite esclusivamente dalle condomine dell’appartamento sottostante e non anche dal resto dei comunisti, non poteva trattarsi di disturbo alla pubblica quiete. Pertanto, il Tribunale Supremo accoglieva il ricorso e annullava la sentenza impugnata.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'