EREDITA’ GIACENTE: LA NATURA GIURIDICA ED I PRESUPPOSTI

EREDITA’ GIACENTE: LA NATURA GIURIDICA ED I PRESUPPOSTI

'EREDITA’ GIACENTE: LA NATURA GIURIDICA ED I PRESUPPOSTI'
EREDITA’ GIACENTE: LA NATURA GIURIDICA ED I PRESUPPOSTI

Come è noto, si diventa eredi soltanto attraverso l’accettazione dell’eredità, un atto che può essere formale, ossia pronunciato dinanzi a un notaio o al cancellerie del tribunale, oppure tacito, vale a dire mediante un comportamento che denoti la volontà di accettare i beni ereditari. L’eredità può essere accettata entro 10 anni dal decesso e l’accettazione dell’eredità decorre dalla dichiarazione di successione che va fatta entro 1 anno dalla morte. Prima dell’accettazione, i potenziali eredi sono detti “chiamati all’eredità”. Nel lasso di tempo che va dalla morte del de cuius all’accettazione dell’eredità, si parla di “eredità giacente”, istituto che trova la sua disciplina nei seguenti articoli del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile: • art. 528 c.c. in materia di nomina del curatore, art. 529 c.c. sugli obblighi del curatore, art. 530 c.c. sul pagamento dei debiti ereditari, art. 531 c.c. su inventario, amministrazione e rendimento dei conti, art. 532 c.c. sulla cessazione della curatela per accettazione dell'eredità; • art. 781 c.p.c. sulla notificazione del decreto di nomina, art. 782 c.p.c. sulla vigilanza del giudice, art. 783 c.p.c. sulla vendita dei beni ereditari, art. 193 disp. att. c.p.c. sul giuramento del curatore. Quanto alla natura giuridica di detto istituto, mentre in passato la hereditas iacens era considerata quale persona giuridica, oggi questa teoria è stata superata e l’eredità giacente è vista come un patrimonio sotto amministrazione, ossia un insieme di beni che necessitano di un amministratore in attesa che il titolare ne assuma la titolarità. Gli atti compiuti dal curatore non sono imputati all’eredità, in quanto essa non è un ente giuridico. Secondo alcuni, gli atti in questione si considerano imputati all’erede, considerato che il curatore rappresenta l’erede nella persona che risulterà a seguito dell’accettazione; secondo altri, invece, il curatore non rappresenta l’erede, bensì è un mero amministratore del patrimonio. I presupposti dell’eredità giacente sono contenuti nell’art. 528 c.c. Essi sono: • la mancata accettazione dell’eredità; • il mancato possesso dei beni ereditari. Qualora ricorrano entrambe le condizioni menzionate nell’art. 528 c.c., è possibile depositare un ricorso con cui si domanda all’autorità giudiziaria la nomina di un curatore dell’eredità giacente. Secondo consolidato orientamento di legittimità, non è configurabile un’eredità giacente pro quota se i chiamati all’eredità sono tanti e soltanto alcuni di essi hanno accettato. In tal caso, la quota di chi non accetta, né rinuncia, rimane giacente, ma non è ammissibile la nomina di un curatore solo per una porzione dell’asse ereditario, dal momento che la funzione dell’istituto riguarda l’amministrazione e la conservazione dell’intero patrimonio nell’attesa che venga devoluto a chi ne abbia titolo. Sostanzialmente, per ricorrere alla nomina del curatore occorre la mancata accettazione dell’eredità da parte dell’unico chiamato ovvero di tutti i chiamati.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'