IL FONDO PATRIMONIALE: TUTTA LA DISCIPLINA

IL FONDO PATRIMONIALE: TUTTA LA DISCIPLINA

'IL FONDO PATRIMONIALE: TUTTA LA DISCIPLINA'
IL FONDO PATRIMONIALE: TUTTA LA DISCIPLINA

A norma dell’art. 167, comma 1, c.c., “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia”. Il fondo patrimoniale costituisce un vincolo posto nell’interesse della famiglia su un complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati o titoli di credito); trattasi di un patrimonio separato avente la funzione di destinare i beni conferiti al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione che esistono nell’ambito della famiglia. Detto istituto è stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che ha sostituito il patrimonio familiare, con cui la titolarità dei beni rimaneva in capo al coniuge costituente. L'atto tra vivi di costituzione del fondo patrimoniale è considerato un atto di liberalità, a titolo gratuito; per questo motivo, non integrando adempimento di un dovere giuridico, è suscettibile di revocatoria fallimentare, ed entrambi i coniugi saranno legittimati passivi. Il fondo patrimoniale può essere costituito da: • un solo coniuge; • entrambi i coniugi; • un terzo: ciò può avvenire sia con atto pubblico (tuttavia, occorre l’accettazione di entrambi i coniugi), sia con testamento. “La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo” (Cass. Civ., Sez. Un., sent. n. 21658/2009). Inoltre, sempre a proposito della costituzione del fondo patrimoniale, va sottolineato che essa “determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché con i loro frutti assicurino il soddisfacimento del bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità della proprietà dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo all'inalienabilità dei beni” (Cass. Civ., sent. n. 15297/2000). Possono formare oggetto del fondo patrimoniale beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati, rendendoli nominativi attraverso annotazione del vincolo, o comunque tutti i beni che consentono la pubblicità del vincolo al quale sono sottoposti. L’amministrazione del fondo patrimoniale è disciplinata dalle stesse norme che regolano l’amministrazione della comunione legale dei coniugi: per gli atti di ordinaria amministrazione i coniugi possono agire anche disgiuntamente, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione occorre che gli stessi agiscano congiuntamente. Qualora uno dei coniugi rifiuti di prestare il suo consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione, l’altro può ricorrere al giudice per ottenere l’autorizzazione se il compimento dell’atto è nell’interesse della famiglia. Inoltre, uno dei principali vantaggi del fondo patrimoniale sta nel fatto che i beni che lo costituiscono non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per fini estranei ai bisogni della famiglia. Tuttavia, qualora un credito sia sorto prima della costituzione del fondo, il creditore può tutelarsi proponendo l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass. Civ., sent. n. 13343/2015). Il fondo patrimoniale può essere soggetto a modifica sia per quanto concerne la disciplina, sia relativamente alla composizione. Per le modifiche alla disciplina occorre il consenso di tutte le persone, oppure dei loro eredi, che sono state parti nell’atto costitutivo. Quanto, invece, alle modifiche alla composizione (accrescimenti oppure diminuzioni), esse sono soggette alla disciplina inerente l’amministrazione del fondo. Infine, il fondo patrimoniale si estingue per: • scioglimento; • annullamento; • cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se, però, vi sono figli minori, il fondo dura sino al raggiungimento della maggiore età da parte degli stessi.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'