Cosa succede quando il giudice si dichiara territorialmente

Cosa succede quando il giudice si dichiara territorialmente incompetente senza provvedere alla liquidazione delle spese?

'Cosa succede quando il giudice si dichiara territorialmente incompetente senza provvedere alla liquidazione delle spese?'
Cosa succede quando il giudice si dichiara territorialmente incompetente senza provvedere alla liquidazione delle spese?

Qualora il giudice si dichiari territorialmente incompetente senza liquidare le spese del giudizio, quali sono le conseguenze? Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8117 del 23 marzo 2021. Nel caso in esame, Tizio citava Caio davanti al Giudice di Pace per domandare la condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno che sosteneva di aver subito a seguito di ingiurie proferite nei sui confronti. Costituitosi in giudizio, Caio, oltre a contestare la domanda avanzata dall’attore, chiedendone il rigetto, lamentava, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito. L’eccezione veniva accolta e la causa veniva rimessa innanzi al Giudice competente. Con l’ordinanza il Giudice di Pace, non solo fissava il termine per la riassunzione del giudizio, ma stabiliva anche che le spese del giudizio dovevano essere liquidate dal nuovo giudice. Poiché Caio riteneva che la decisione fosse erronea quanto al rinvio della liquidazione delle spese al giudizio definitivo, lo stesso ricorreva in Cassazione, davanti alla quale eccepiva la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; il ricorrente asseriva che il Giudice di Pace avrebbe dovuto pronunciarsi sulle spese della fase processuale svoltasi dinanzi a lui. Il Tribunale Supremo, dichiarando il ricorso inammissibile, affermava che “l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per valore ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio sulla competenza, con la conseguenza che la statuizione sulle spese del processo ivi contenuta è ordinariamente impugnabile con l'appello e non con ricorso per cassazione che, se proposto, va dichiarato inammissibile”. Inoltre, i Giudici Ermellini, richiamando consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, stabilivano che “il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA SGRO'