ILLEGITTIMA L’INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX DA PARTE DEL COMUNE SU

ILLEGITTIMA L’INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX DA PARTE DEL COMUNE SU TUTTE LE STRADE IN MANIERA ILLIMITATA

'ILLEGITTIMA L’INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX DA PARTE DEL COMUNE SU TUTTE LE STRADE IN MANIERA ILLIMITATA'
ILLEGITTIMA L’INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX DA PARTE DEL COMUNE SU TUTTE LE STRADE IN MANIERA ILLIMITATA

Con l’ordinanza n. 776 del 19 gennaio 2021 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di circolazione stradale, stabilendo che il Comune non può installare rilevatori della velocità su tutto il territorio illimitatamente. La vicenda traeva origine dalla notifica di un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142 C.d.S. a un conducente da parte del Servizio di Polizia Municipale. Il conducente impugnava il verbale in questione con ricorso al Giudice di Pace, che lo annullava ritenendo che nel verbale notificato dal Comune non ci fosse alcun riferimento agli estremi del decreto prefettizio L. n. 168/2002, ex art. 4, di individuazione delle strade in cui era consentito il rilevamento della velocità mediante dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata. In sede di Appello, il Tribunale, in riforma della prima decisione, rigettava la proposta opposizione al verbale. Il conducente ricorreva così in Cassazione, davanti alla quale, tra i vari motivi sollevati, lamentava il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 C.d.S.), dal momento che nel verbale impugnato mancava ogni riferimento al decreto prefettizio di individuazione. I Giudici di legittimità ritenevano detto motivo fondato. In particolare, confermando il fatto che il verbale non contenesse alcun riferimento al decreto prefettizio, gli Ermellini affermavano che è illegittimo da parte del Comune installare rilevatori della velocità illimitatamente su tutto il territorio. Infatti, “l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall'articolo 2 C.d.S”; conseguentemente, nelle strade non rientranti (come quella del caso in esame), è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare dispositivi elettronici automatici senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità. Dunque, “la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell'opposizione”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'